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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13641/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della Corte d'appello di Roma (10/05/2023) che aveva respinto l'istanza di revoca o di alleggerimento della misura cautelare del divieto di dimora collegata al reato di tentato furto in concorso. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari su cui si fondava la misura. Successivamente il difensore ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., e, in via subordinata, dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 150/2022, rispetto agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e agli artt. 6 e 7 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione principale: non era possibile una rivalutazione dei gravi indizi in sede di appello incidentale de libertate poiché il ricorrente era già stato condannato in primo grado e in appello per gli stessi fatti; in assenza di diversa contestazione del fatto e di nuovi elementi di fatto il giudice dell'appello cautelare non può rimettere in discussione la gravita indiziaria. I profili sulle esigenze cautelari sono stati ritenuti generici e non hanno contestato in concreto l'articolata motivazione del giudice di merito (che aveva richiamato le modalità del fatto indicate come "professionali", l'assenza di fissa dimora, la mancanza di redditi leciti e l'uso di documenti contraffatti). I motivi nuovi e la questione di legittimità costituzionale sono stati considerati irrilevanti o manifestamente infondati; la giurisprudenza ha escluso l'applicazione delle prescrizioni dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., alle impugnazioni cautelari e le modifiche legislative contestate sono state ritenute non manifestamente irragionevoli. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    norma richiamata quale base per il ricorso al tribunale (adito ex art. 310 c.p.p.) per le misure cautelari; utilizzata solo come riferimento procedurale

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.

    le disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/2022 sono state oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore; la Corte afferma che tali norme non sono applicabili per analogia alle impugnazioni cautelari e che la loro costituzionalità, nella parte che richiede adempimenti a pena di inammissibilità, non è manifestamente infondata (scelta legislativa non manifestamente irragionevole, con correttivi procedurali previsti dal legislatore)

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022

    sollevata in via subordinata la questione di legittimità costituzionale; la Corte la ritiene manifestamente infondata e inidonea a incidere sull'inammissibilità del ricorso

  • art. 273, co. 2, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come possibile esclusione dell'applicazione della misura cautelare per assenza di pericolosità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia concretamente dimostrato i presupposti di cui all'art. 273, co. 2

  • art. 54 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tesi di giustificazione (impossessamento come causa di giustificazione); la Corte non ha ritenuto provata o convincente tale tesi rispetto all'argomentazione del giudice di merito

  • art. 585, co. 4, ultimo periodo, c.p.p.

    la Corte rileva che l'originaria inammissibilità dei motivi di impugnazione comporta anche l'inammissibilità dei motivi nuovi, in base a questa norma che regola i motivi nuovi in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, in considerazione dell'evidente inammissibilità del ricorso

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)

    richiamati dal difensore nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ritiene che il richiamo non sia idoneo a dimostrare l'illegittimità delle norme impugnate e che le disposizioni proceduralmente impugnate non violino manifestamente tali princìpi

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6 e 7)

    anch'essi richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte li ritiene non lesi in modo manifestamente irragionevole dalla normativa impugnata

Massime di principio

  • Se è intervenuta una sentenza di condanna per gli stessi fatti, in sede di appello incidentale "de libertate" non è possibile rivalutare i gravi indizi di colpevolezza, salvo nuova contestazione del fatto o nuovi elementi di fatto concreti e specifici.
  • I motivi sulle esigenze cautelari devono confrontarsi concretamente e puntualmente con la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche o puramente assertive risultano inammissibili.
  • Le questioni di legittimità costituzionale di norme procedurali introdotte dal legislatore sono spesso ritenute manifestamente infondate se la disposizione appare una scelta legislativa non manifestamente irragionevole e se esistono correttivi procedurali previsti dalla legge.
  • Motivi nuovi introdotti tardivamente o in modo non tempestivo possono essere dichiarati inammissibili se l'impugnazione principale è originariamente inammissibile (art. 585 c.p.p.).
  • L'inammissibilità evidente dell'impugnazione può comportare condanne alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza procedurale prima di proporre ricorsi in Cassazione.

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