Cassazione Penale, Sentenza n. 25109/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., contestando la genuinità di due registrazioni ambientali (21.10.2017 e 13.01.2018) prodotte a sostegno della dichiarazione accusatoria del coimputato Emilio Pastore. Il ricorrente ha prodotto una consulenza tecnico-forense (21.10.2024) che attesterebbe la manipolazione/alterazione delle tracce sonore e nuove sommarie informazioni testimoniali (Domenico Lasigna, Lanfranco Michele Rossi, Michele Mascellaro) dirette a rimettere in discussione l'attendibilità di Pastore. Il primo motivo deduceva che, pur essendo il reato connesso alle alterazioni prescritto, il giudice della revisione doveva comunque procedere ad un accertamento incidentale della falsità; il secondo motivo sosteneva che le nuove testimonianze non erano meramente dirette ad una rivalutazione dell'attendibilità del teste ma fornivano elementi in grado di escludere la corruzione elettorale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il secondo motivo: le nuove testimonianze non sono idonee a produrre un esito assolutorio perché, in sostanza, mirano solo a mettere in discussione l'attendibilità del coimputato Pastore e costituiscono una rivalutazione delle prove già valutate nel giudizio di cognizione. Ha invece accolto il primo motivo: la consulenza tecnico-forense che sostiene la non genuinità delle registrazioni rientra nella fattispecie dell'art. 630, lett. d) c.p.p. (falsità) e, poiché il reato di falsità relativo alle alterazioni delle tracce sonore è ormai prescritto, si applica il principio secondo cui il giudice della revisione deve procedere ad un accertamento incidentale della dedotta falsità. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio di revisione alla Corte d'appello di Catanzaro per i conseguenti accertamenti incidentali e ulteriori valutazioni nei limiti indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Norma che descrive il reato per cui il ricorrente è stato condannato (corruzione elettorale); citata come fatto oggetto del giudizio di condanna sottoposto a revisione.
art. 630 cod. proc. pen., lett. c)
Previsione che consente la revisione per nuove prove decisive; la Corte ha valutato che le nuove testimonianze non raggiungono il requisito di prova nuova idonea a capovolgere il giudicato perché mirano a rimettere in discussione l'attendibilità di prove già valutate.
art. 630 cod. proc. pen., lett. d)
Previsione che ammette la revisione quando la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio; la consulenza tecnica sulle registrazioni è ricondotta a questa fattispecie, richiedendo in generale l'allegazione di un accertamento irrevocabile della falsità salvo il caso di estinzione del reato presupposto.
Richiama le formule assolutive dell'art. 530 c.p.p.; la Cassazione ricorda che la revisione può essere ammessa anche quando emerga un ragionevole dubbio sulla colpevolezza in base a nuove prove.
Prevede, ai fini della revisione per falsità, l'allegazione di una sentenza irrevocabile che accerti la falsità; la Corte territoriale aveva ritenuto incompleta la domanda per l'assenza di tale sentenza, ma la Cassazione ha richiamato l'eccezione quando il reato presupposto è estinto.
Norma sulla prescrizione dei reati; la Corte ha rilevato che il delitto di falsità relativo all'alterazione delle tracce sonore è ormai prescritto, il che legittima l'accertamento incidentale da parte del giudice della revisione.
art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Norma citata relativamente alla fase di valutazione dell'istanza di revisione; la Cassazione afferma che l'accertamento incidentale può essere compiuto anche nella fase di sussistenza dell'istanza ai sensi dell'art. 634, comma 1.
Richiamato per l'individuazione della Corte competente alla quale rinviare il giudizio di revisione (Corte d'appello di Catanzaro).
Massime di principio
- Se la domanda di revisione lamenta la falsità di prove o atti, in linea generale occorre l'accertamento irrevocabile della falsità o di un reato connesso; in mancanza di ciò la domanda è inammissibile salvo il caso in cui il reato presupposto sia estinto per prescrizione.
- Quando il reato che costituirebbe il presupposto della revisione è estinto (prescrizione), il giudice della revisione deve procedere ad un accertamento incidentale circa la dedotta falsità, anche se non esiste una sentenza irrevocabile che l'abbia già accertata.
- Le cosiddette "nuove" testimonianze che si limitano a rimettere in discussione l'attendibilità di testi già valutati nel giudizio di cognizione non sono, di per sé, sufficienti a fondare la revisione; la prova nuova deve essere idonea a generare, in termini di ragionevole sicurezza, un esito assolutorio o almeno un dubbio ragionevole sulla responsabilità.
- Se le nuove prove sono speculari e contrapposte rispetto a quelle del giudicato, il giudice della revisione deve confrontarle e valutarne la resistenza reciproca, evitando di trasformare la revisione in un semplice azzeramento automatico delle valutazioni precedenti.
- Analisi tecniche forensi nuove possono assumere rilievo ai fini della revisione; ma se tali analisi riguardano fatti che configurano un reato (es. falsità) non più perseguibile per prescrizione, il giudice può e deve comunque procedere ad un accertamento incidentale per verificare la fondatezza dell'allegazione di falsità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24978/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24979/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24980/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24981/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24982/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24983/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →