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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02686/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (ordinanza del G.i.p. di Siena e del Tribunale del riesame di Firenze) per i reati contestati relativi allo spaccio e ad altri reati. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per travisamento della prova e difetto di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (compresa la possibilità che si trattasse di uso personale di 20 grammi di cocaina) e sulle esigenze cautelari, rilevando la stabile residenza e l'impiego, l'assenza di elementi probatori circa il pericolo di reiterazione, dubbi sulla configurazione delle lesioni e la mancata valutazione di misure meno afflittive nonostante la disponibilità ad accettare il braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: il procedimento era stato definito con sentenza di patteggiamento del 4 dicembre 2014 (irr. 3 aprile 2015) con pena concordata di 1 anno e 9 mesi e multa di €6.000, con confisca e distruzione del materiale sequestrato. Poiché il ricorrente è stato scarcerato in ragione di tale definizione, dopo oltre dieci anni non sussiste un interesse concreto alla decisione sull'ordinanza cautelare. In base alla giurisprudenza citata, l'intervento della sentenza di applicazione della pena su richiesta concorde delle parti rende inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di riesame sui profili dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Non è stata disposta condanna alle spese o versamento alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata per il reato di cui era accusato il ricorrente (normativa sugli stupefacenti). Nel provvedimento è indicata come fattispecie contestata ma non è oggetto di specifica interpretazione di merito nella decisione sull'inammissibilità.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma richiamata tra le fattispecie contestate; citata a fini descrittivi dei reati oggetto delle misure cautelari impugnate.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante evocata negli atti quali elementi contestuali dei reati; inclusa nel quadro fattuale ma non interpretata autonomamente nella decisione sull'inammissibilità.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni, richiamata tra le contestazioni; il giudizio di inammissibilità non ha approfondito la valutazione di merito sulle lesioni, limitandosi a verificare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 81 comma finale (cod. pen.)

    Richiamato tra le norme indicate nel capo d'imputazione (concorrente di persone), citato per completezza fattuale senza specifica interpretazione nella decisione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020 (Campioto) e Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007 (Tauman)

    Principio interpretativo applicato: il ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame di misura cautelare è inammissibile per carenza di interesse se è intervenuta una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, perché vengono meno i presupposti per la riparazione da ingiusta detenzione e l'interesse a far pronunciare la Corte sulla misura cautelare.

Massime di principio

  • Un ricorso avverso un'ordinanza cautelare può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se, nel frattempo, il procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) e il ricorrente è stato scarcerato: la causa concreta che giustificava l'impugnazione viene meno.
  • Per contestare con successo la custodia cautelare è necessario fornire argomentazioni e prove concrete sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi (es. elementi probatori che contrastino il pericolo di reiterazione); mere affermazioni generiche su residenza, lavoro o disponibilità a misure meno afflittive possono non essere sufficienti se il giudice ritiene sussistano rischi fondati.
  • Se si intende impugnare un provvedimento cautelare, è importante agire tempestivamente e monitorare l'andamento del procedimento: il sopravvenire di sentenze di definizione può estinguere l'interesse a decidere sull'impugnazione.
  • Quando si propone la possibilità di misure alternative (p.es. braccialetto elettronico), conviene documentare concretamente la fattibilità e l'idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari contestate, in modo da consentire al giudice di motivare adeguatamente il rigetto.
  • Nel caso in cui la misura cautelare sia stata eseguita e si ritenga ingiusta la detenzione, valutare prontamente anche le azioni risarcitorie o la richiesta di riparazione; tuttavia, la definizione del processo con patteggiamento riduce la possibilità di ottenere pronunce sulla legittimità della custodia ormai sopravvenuta.

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