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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30521/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame: 1) deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. perché depositato in forma analogica il 20/02/2024 (anziché telematicamente) e per il deposito effettuato tramite un incaricato privo di delega, in violazione dell'art. 111-bis cod. proc. pen. e del d.M. 217/2023; 2) censura la valutazione del Tribunale sul pericolo di recidiva, sostenendo che la motivazione non abbia adeguatamente considerato il tempo trascorso dai fatti e che la misura non custodiale sarebbe sufficiente.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, per effetto della disciplina transitoria e dei decreti ministeriali, l'obbligo di deposito telematico nel processo penale è divenuto operativa con decorrenza differita (obbligo generale dal 1° gennaio 2025 secondo il d.M. 217/2023 così come modificato), per cui il deposito analogico del P.M. il 20/02/2024 era ammesso. Inoltre la presentazione dell'impugnazione tramite persona incaricata dell'ufficio della Procura è valida senza atto formale di delega. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e aspecifico: la motivazione del Tribunale del riesame è congrua e logica, avendo valorizzato la gravità del fatto, la commissione di reati mentre l'indagato era già sottoposto a misure, la mancanza di lecite fonti di sostentamento e la successiva iscrizione e condanna in procedimenti per fatti successivi (marzo 2024). Pertanto il Tribunale ha correttamente escluso l'idoneità delle misure non custodiali e confermato l'adozione di misura cautelare più gravosa. Il ricorrente è condannato alle spese e la cancelleria è incaricata di trasmettere un estratto del provvedimento al P.M. per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia cautelare; invocata come criterio di esame dei motivi di cassazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola le impugnazioni in materia cautelare e il richiamo al deposito nelle cancellerie; utilizzato per discutere l'ammissibilità dell'appello del P.M.

  • art. 309, comma 4 e art. 582 cod. proc. pen.

    Indicano che l'appello in materia cautelare si presenta in cancelleria con le forme previste dall'art. 582, il quale rinvia alle modalità di deposito (art. 111-bis). La Corte ha interpretato che il deposito in cancelleria in forma analogica fosse ammesso nel periodo transitorio.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    prevede che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche

    Norma che istituisce il deposito telematico; la Corte ha ricordato la sua introduzione ma chiarito che la sua efficacia è soggetta ai termini transitori stabiliti dal d.lgs. 150/2022 e dai decreti ministeriali.

  • art. 87 d.lgs. n. 150/2022 (commi rilevanti)

    differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale telematico fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti

    Prevede la decorrenza differita delle norme sul processo penale telematico; la Corte ha applicato tale principio per confermare la possibilità di depositi analogici nel periodo transitorio.

  • art. 6, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 150/2022

    Ha introdotto l'art. 111-bis; citato nella ricostruzione della genesi normativa del deposito telematico.

  • Decreto Ministeriale n. 217 del 29/12/2023

    individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche e termini di transizione

    Stabiliva il calendario e le eccezioni per i depositi non telematici; la Corte ha rilevato che, unitamente alle modifiche successive (d.M. 206/2024), ha fissato l'obbligo generale di deposito telematico con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e previgente disciplina transitoria.

  • Decreto Ministeriale n. 206 del 27/12/2024

    Modifica il d.M. 217/2023 nella disciplina degli uffici e dei termini di transizione; incluso dalla Corte nella ricostruzione dell'ambito temporale di operatività del deposito telematico.

  • Circolare del Ministero della Giustizia del 26/01/2023

    specifica che sino alla scadenza del termine indicato all'art. 87 continuerà ad applicarsi la regola della possibilità di deposito analogico presso la cancelleria per tutte le parti

    Supporta l'interpretazione secondo cui il deposito analogico rimaneva ammesso nel periodo transitorio anche per il P.M.

  • art. 3 del d.M. 217/2023 (richiamato)

    prevede il doppio binario di deposito (telematico ed analogico) sino al 31 dicembre 2025 per le impugnazioni cautelari

    La Corte ha richiamato il disposto che specifica il regime transitorio e il doppio binario per le impugnazioni in materia cautelare.

  • art. 125, comma 3; art. 274 lett. c); art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura relativa alla valutazione del pericolo di recidiva e ai criteri di custodia cautelare; la Corte ha ritenuto la censura generica e senza specifica violazione di norme.

  • artt. 408-415 e art. 414 cod. proc. pen.; art. 107 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto delle eccezioni previste dal d.M. 217/2023 circa procedimenti per cui non sono ammesse modalità non telematiche; citati per ricostruire le eccezioni e i limiti transitori.

Massime di principio

  • Durante il periodo transitorio fissato dalla normativa e dai decreti ministeriali il deposito analogico presso la cancelleria può essere ammesso anche per il P.M.; l'obbligo generalizzato del deposito telematico opera secondo la decorrenza stabilita dai decreti attuativi (pertanto verificare la data di efficacia normativa prima di dichiarare l'inammissibilità).
  • La presentazione di atti da parte di una persona incaricata dell'ufficio della Procura è valida senza necessità di atto formale di delega: la ricezione in cancelleria implica la verifica dell'identità e la legittimazione ad operare come incaricato.
  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o in una rivalutazione delle circostanze sono, di regola, inammissibili o infondate.
  • Nella valutazione del pericolo di recidiva il giudice deve considerare non solo il tempo trascorso dai fatti ma anche la condotta successiva dell'indagato (commissione di reati mentre era già sottoposto a misure, iscrizioni di nuovi procedimenti, condanne intervenute), la personalità e le fonti di sostentamento: tali elementi possono giustificare l'applicazione o la conferma di misure custodiali quando le misure non custodiali si rivelano inidonee.
  • Prima di eccepire la inammissibilità formale di un atto per mancato uso della modalità telematica è necessario controllare la normativa transitoria e i decreti ministeriali applicabili al periodo in cui l'atto è stato depositato.

Testo integrale

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