Cassazione Civile, Ordinanza n. 00319/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per gli anni d’imposta 2005-2009, emesso per la mancata compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi in relazione a disponibilità finanziarie detenute presso un istituto bancario in Svizzera. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto del suo ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione quater) e producendo l’accettazione dell’ente della riscossione e la ricevuta del pagamento in unica rata.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era irrituale perché effettuata dal difensore senza procura speciale che contemplasse anche tale facoltà; nondimeno ha ritenuto che il processo dovesse essere dichiarato estinto per il perfezionamento della procedura di definizione agevolata, qualificando tale evenienza come rientrante nei "casi di estinzione del processo disposta per legge" di cui all’art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione era dipesa da fatti sopravvenuti e da effetti della legislazione, non dal ricorso introduttivo. Nulla è stato disposto per le spese, non essendosi costituita l’Agenzia.
Norme richiamate
casi di estinzione del processo disposta per legge
La disposizione comprende sia le ipotesi in cui l’estinzione è disposta direttamente dalla legge, sia quelle in cui l’effetto estintivo deriva dal verificarsi di fatti esterni al giudizio di cassazione che devono essere rappresentati in giudizio.
art. 1, comma 241, L. 27 dicembre 2022, n. 179
È richiamato come base normativa della dichiarata adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e da effetti della legge, non dall’iniziale proposizione del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 24 dicembre 2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi, una volta perfezionata e documentata in giudizio, può determinare l’estinzione del processo di cassazione anche se la rinuncia al ricorso è stata formulata in modo irrituale dal difensore privo di procura speciale ad hoc.
- Ai fini dell’art. 391, comma 1, c.p.c., rientrano nei casi di estinzione del processo disposta per legge non solo le ipotesi di estinzione automatica prevista direttamente dalla norma, ma anche quelle in cui l’effetto estintivo consegue a fatti esterni al processo, purché rappresentati e provati nel giudizio di legittimità.
- Quando l’estinzione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta e non dall’iniziativa processuale originaria della parte ricorrente, non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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