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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44876/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Si contestano tre profili principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inutilizzabilità delle indagini svolte perché il nome della ricorrente non sarebbe stato tempestivamente iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 335/355 c.p.p.), con conseguente applicazione del comma 3 dell'art. 407 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e mancata prova dell'intraneità all'associazione mafiosa: si contesta l'identificazione della ricorrente con il soggetto in codice "Fragolone", l'attribuzione e la datazione dei "pizzini" senza perizia calligrafica, la conservazione degli scritti e la qualificazione dei trasferimenti di denaro come riferibili alla "cassa" mafiosa invece che a congiunti o favori personali; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'esclusione di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, anche alla luce dell'assenza di precedenti e del fatto che il fratello è già ristretto in 41-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) sul profilo procedurale relativo alla tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato la Corte rileva genericità e aspecificità delle doglianze (mancata indicazione degli atti specifici e della data in cui sarebbero maturati gli indizi) e l'inesistenza di una richiesta incidentale di verifica ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p.; sotto il regime previgente l'omessa annotazione non comportava automaticamente inutilizzabilità degli atti e la verifica del momento dell'iscrizione rientrava nella discrezionalità del pubblico ministero salvo che la persona indagata non attivasse il rimedio previsto. 2) sul merito dell'accertamento dell'intraneità, la Corte ritiene che le censure siano in realtà una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non evidenziano vizi logici o contraddittorii tali da giustificare il sindacato di legittimità; le intercettazioni, i pizzini e le perquisizioni sono stati logicamente interpretati dal Tribunale per delineare il ruolo stabile e continuativo della ricorrente a favore del latitante. 3) sulla misura cautelare la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la duplice presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; la motivazione del Tribunale è coerente e priva di vizi logici. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame; il procedimento di riesame è stato richiamato come sede in cui il Tribunale ha confermato la misura cautelare originaria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso contestata alla ricorrente; la Corte conferma che, allo stato degli indizi, la condotta è inquadrata in tale reato.

  • art. 335 (e art. 355) cod. proc. pen.

    Riferimenti alla tenuta del registro delle notizie di reato e al momento dell'iscrizione; la Corte ricorda la disciplina sulla tempestività dell'iscrizione e la necessità, dopo la riforma, di attivare il rimedio previsto dall'art. 335-quater qualora si contestino le date.

  • art. 335-quater cod. proc. pen. (riforma "Cartabia")

    Norma che consente al giudice di verificare la tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato su richiesta dell'indagato; la Corte rileva che la ricorrente non ha utilizzato questo rimedio incidentale nei termini perentori previsti.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Termine di durata delle indagini e conseguenze della sua violazione; la Corte osserva che, secondo il regime previgente, il termine decorreva dall'effettiva iscrizione e non dalla presunta data in cui avrebbe dovuto avvenire.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della doppia presunzione a favore della sussistenza delle esigenze cautelari in caso di indizi di reato gravi (in particolare per reati associativi); la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi oggettivi idonei a superare tale presunzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese e al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente a euro 3.000.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (e legge di conversione n.199/2022, art. 88-bis)

    Riferimenti alla disciplina transitoria della riforma Cartabia; la Corte valuta la rilevanza della norma e la possibilità di applicazione delle nuove tutele temporali.

Massime di principio

  • La mancata annotazione tempestiva nel registro delle notizie di reato non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti: sotto il regime previgente il termine per le indagini decorreva dall'effettiva iscrizione, salvo responsabilità disciplinari o penali del p.m.; con la riforma è però previsto un rimedio giudiziale (art. 335-quater) che l'indagato deve attivare nei termini perentori per ottenere la rettifica.
  • Per contestare la tempestività di iscrizione e l'utilizzabilità degli atti occorre proporre espressamente la richiesta di accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 335-quater entro i termini previsti e indicare con precisione gli atti e le ragioni della tardività; eccezioni generiche sono inammissibili.
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio (renevisione dei fatti) se non sono evidenziati vizi logici, contraddittorii o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; le contestazioni che propongono una diversa lettura plausibile delle stesse emergenze sono insufficienti.
  • Per contrastare la qualificazione come "intraneo" a un'organizzazione mafiosa è necessario produrre elementi oggettivi e specifici (es. perizie calligrafiche, elementi che smentiscano la corrispondenza dei "pizzini", testimonianze o elementi che escludano il ruolo organizzativo), non semplici argomentazioni alternative sulla lettura dei fatti.
  • Sul tema delle misure cautelari, quando sussistono indizi di associazione mafiosa opera la presunzione rafforzata ex art. 275, comma 3; per ottenere misure meno afflittive è indispensabile fornire elementi concreti e obiettivi volti a superare tale presunzione (es. assenza di capacità di reiterazione, legami esterni, prove di non pericolosità).

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