Cassazione Civile, Ordinanza n. 12572/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato le agevolazioni fiscali richieste in sede di compravendita di un terreno sito nel Comune di Vittorio Veneto, ritenendo non applicabile il regime di favore previsto per i terreni agricoli perché, secondo lo strumento urbanistico vigente, l'area non era qualificata come agricola ma come "zona verde di rispetto o tutelato". La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado un accoglimento, almeno parziale, della propria impugnazione, sul presupposto che una parte del compendio immobiliare potesse beneficiare dell'esenzione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009, degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. e dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992, sostenendo che il beneficio spetta solo ai terreni formalmente qualificati agricoli dallo strumento urbanistico vigente e non a quelli soltanto utilizzabili o di fatto coltivati.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. La Corte afferma che l'agevolazione fiscale richiede la formale qualificazione agricola del terreno in base agli strumenti urbanistici vigenti e che non basta né la concreta coltivazione del fondo né la sua mera utilizzazione agricola consentita dal PRG se la destinazione urbanistica non è quella agricola. Le spese di lite vengono poste a carico della società contribuente per tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009
"gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti"
L'agevolazione è subordinata alla qualificazione agricola del terreno risultante dallo strumento urbanistico vigente; non è sufficiente la mera coltivazione di fatto o la sola possibilità di uso agricolo.
convertito con legge n. 25/2010
La norma agevolativa è stata considerata nella versione risultante dalla conversione del decreto-legge.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Sono richiamati come parametri interpretativi, ma la Corte valorizza soprattutto il dato letterale della disposizione agevolativa e ne esclude un'estensione analogica.
art. 2, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 504/1992
È richiamato a sostegno della nozione di terreno agricolo in chiave fiscale, coerentemente con l'esigenza di una qualificazione urbanistica formale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione/falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decide direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'agevolazione prevista per i trasferimenti di terreni agricoli richiede che il bene sia formalmente qualificato agricolo dallo strumento urbanistico vigente al momento dell'atto.
- La mera possibilità di utilizzare il terreno per fini agricoli, o la sua concreta coltivazione, non basta a integrare il requisito oggettivo richiesto per il beneficio fiscale se la destinazione urbanistica formale è diversa.
- Ai fini fiscali, la natura del bene compravenduto va desunta dalle previsioni urbanistiche correnti al momento del trasferimento, non dalla sua utilizzazione in concreto.
- Quando il giudice di merito ha applicato il beneficio a un'area non formalmente agricola, si configura un errore di sussunzione censurabile per violazione di legge.
- Se la questione è puramente giuridica e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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