Cassazione Civile, Ordinanza n. 17107/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di una fattura relativa al corrispettivo per la realizzazione di uno stage formativo, pattuito in una scrittura privata. L'ente di formazione ha proposto opposizione sostenendo che la controparte non avesse adempiuto all'obbligo, previsto dall'accordo, di presentare una nota di debito analitica sul costo dello stage aziendale, documento necessario per ottenere un finanziamento regionale collegato all'operazione. L'opposizione è stata rigettata in primo grado e il rigetto è stato confermato in appello, ritenendosi che la prestazione fosse stata eseguita, che la fattura fosse coerente con i criteri pattuiti tra le parti e che il pagamento non fosse stato subordinato all'erogazione del contributo pubblico. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 360 nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse male valutato le risultanze istruttorie: mancata specificazione analitica delle spese, esito negativo della verifica contabile regionale, inidoneità della fattura per genericità, conferme testimoniali della lacunosità documentale, e conseguente indebita duplicazione del compenso preteso dalla società.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il deposito del ricorso e ha respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla procura, richiamando il principio secondo cui l'intenzione di proporre ricorso per cassazione può desumersi dalla complessiva formulazione dell'atto e dal collegamento con la busta telematica. Nel merito, però, ha dichiarato il motivo manifestamente inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La censura è risultata anche carente sotto il profilo dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché fondata su documenti e atti richiamati solo in modo generico, senza riproduzione del loro contenuto, senza precisa indicazione della loro collocazione processuale e senza adeguata dimostrazione di come fossero stati introdotti nei gradi di merito. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva superato la doppia conforme, né aveva indicato un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservare il principio di disponibilità delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
La sua violazione rileva solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello imposto dalla legge, non quando effettua un apprezzamento di merito delle prove acquisite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Può venire in rilievo per errori processuali relativi alla regola di valutazione della prova, ma non per contestare il peso attribuito dal giudice a elementi istruttori contrapposti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi circoscritto; non consente una nuova valutazione del merito e, in presenza di doppia conforme, incontra ulteriori limiti di deducibilità.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia decisione conforme, il vizio di omesso esame o di motivazione è in linea di massima precluso salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle motivazioni fattuali dei giudici di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Le censure basate su documenti devono indicarne e riprodurne specificamente il contenuto, la collocazione nei fascicoli e la loro effettiva introduzione nel giudizio di merito; il richiamo generico rende la censura inammissibile.
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ultimo comma, richiamando il mutato e superato contenuto della proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rilettura delle risultanze istruttorie, poiché la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più convincenti appartengono al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: quando il giudice ignori il principio di disponibilità delle prove, fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o applichi un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non quando si contesti l'apprezzamento comparativo delle prove.
- Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. e non può essere usato per ottenere un nuovo esame del fatto; in presenza di doppia conforme, il sindacato è ulteriormente ristretto.
- Le censure fondate su documenti o atti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale, non ne indica con precisione la collocazione nei fascicoli e non spiega come e quando siano stati introdotti nel processo.
- La contestazione della prova deve essere specifica e autosufficiente: allegazioni apodittiche su genericità delle fatture, omissioni documentali o indebiti vantaggi economici non bastano se non sono agganciate puntualmente agli atti processuali e alla motivazione impugnata.
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