Cassazione Civile, Ordinanza n. 33474/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio contestava alla società di avere dedotto costi e detratto IVA in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti asseritamente effettuate da due fornitori. La contribuente impugnava gli atti sostenendo l'effettività delle operazioni e producendo fatture, documenti di trasporto e bonifici, oltre ad aver già trasmesso tale documentazione in sede precontenziosa. La CTP accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi. In appello l'Agenzia deduceva travisamento dei fatti e insufficiente considerazione delle prove e degli indizi richiamati nel p.v.c. della Guardia di Finanza, oltre a produrre un decreto di rinvio a giudizio del legale rappresentante della società. La CTR rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado, ritenendo adeguata la prova documentale della contribuente e privando di valenza il decreto del GIP per asserita immotivatezza. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza d'appello, poiché la CTR si era limitata ad aderire in modo acritico alla CTP senza indicare il materiale probatorio esaminato né il percorso logico seguito; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR condannato l'Ufficio alle spese nonostante la contribuente non si fosse costituita nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, perché priva di autonoma e verificabile esposizione del materiale probatorio, delle ragioni di adesione alla decisione di primo grado e delle doglianze dell'Ufficio; ha inoltre ritenuto illegittima la liquidazione delle spese in favore della parte contribuente non costituita, mancando attività difensiva suscettibile di ristoro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la regolazione definitiva delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per la violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulle spese.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; l'adesione acritica alla decisione di primo grado, senza esposizione del percorso logico e delle prove considerate, integra vizio rilevante in cassazione.
art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese possono essere poste a carico della parte soccombente solo se vi è attività difensiva della controparte suscettibile di ristoro; la mancata costituzione della parte privata esclude la liquidazione di spese in suo favore.
Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per affermare che la motivazione meramente apparente è censurabile in cassazione come vizio di nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d'appello non può limitarsi a una mera adesione alla decisione di primo grado: deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, indicando almeno per sintesi le prove valorizzate, le doglianze dell'appellante e le ragioni del loro rigetto.
- Integra motivazione apparente la decisione che si limiti a enunciare il risultato del giudizio senza confrontarsi con il contenuto specifico delle prove e delle censure dedotte in appello.
- Il decreto di rinvio a giudizio non può essere liquidato come del tutto privo di rilievo probatorio solo perché asseritamente immotivato, senza considerare quantomeno il fatto storico della sua emissione nell'ambito della valutazione complessiva degli indizi.
- Nel processo tributario, la condanna alle spese presuppone un'effettiva attività difensiva della parte favorevole; in mancanza di costituzione della controparte, non vi sono spese processuali da liquidare in suo favore.
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