Cassazione Civile, Ordinanza n. 12130/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca originaria contro l'atto istitutivo di due trust familiari e i relativi conferimenti, ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale dei debitori. In un separato giudizio i medesimi soggetti, in proprio e quali trustee, avevano chiesto la cancellazione di un'ipoteca giudiziale iscritta dalla banca in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sostenendo che l'iscrizione fosse invalida perché effettuata su beni che, al momento dell'iscrizione, erano già stati conferiti in trust e dunque non più appartenenti al debitore. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2828 c.c., sostenendo che l'ipoteca giudiziale può iscriversi solo su beni appartenenti al debitore e che l'eventuale successivo accoglimento della revocatoria non potrebbe sanare la nullità originaria dell'ipoteca; 2) vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero ritenuto integrato l'eventus damni senza verificare concretamente il pregiudizio, nonostante la presenza di ipoteche volontarie di primo grado già a garanzia del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisiva la mancata specificazione dell'impugnazione della ratio decidendi posta dalla Corte d'appello e dal Tribunale, i quali avevano qualificato la domanda come diretta a colpire la segregazione patrimoniale derivante dal trust e non solo un trasferimento dominicale; poiché tale ratio non è stata efficacemente censurata, il motivo è privo di decisività. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme sul fatto dell'eventus damni e comunque formulato non come omesso esame di un fatto storico decisivo, ma come critica alla valutazione probatoria e alle argomentazioni dei giudici di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è stata utilizzata per colpire l'atto di costituzione dei trust e il conferimento dei beni, in quanto idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
L'ipoteca giudiziale può essere iscritta solo su beni appartenenti al debitore; la censura dei ricorrenti mirava a sostenere che l'iscrizione su beni già conferiti in trust fosse nulla.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge relativa all'ipoteca giudiziale.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestazioni sulla valutazione delle prove o sulle argomentazioni del giudice.
art. 360, comma quarto, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando i giudici di merito hanno deciso sulla base delle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti.
La Corte richiama la nozione di doppia conforme e la conseguente limitazione all'impugnazione per omesso esame di fatti decisivi.
È stata applicata la condanna per lite temeraria, con liquidazione di una somma equitativa a favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non confronta in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una autonoma ratio rende la doglianza priva di decisività.
- L'azione revocatoria può avere ad oggetto non solo il trasferimento formale del bene, ma anche l'effetto segregativo derivante dall'istituzione di un trust quando esso pregiudichi la garanzia patrimoniale del creditore.
- L'eventus damni può essere desunto, nei limiti del giudizio di merito, dalla idoneità dell'atto a ridurre o compromettere la garanzia patrimoniale, senza che sia necessario provare un danno attuale e concretamente quantificato nel giudizio di legittimità.
- In presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le due decisioni si fondano su ragioni diverse in relazione ai medesimi fatti storici.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
- La lite che riproponga censure già superate da una doppia conforme e prive di reale decisività può esporre la parte soccombente anche alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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