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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17139/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La vicenda nasce da un'azione di responsabilità proposta da una società in liquidazione contro alcuni ex amministratori e sindaci per condotte gestorie asseritamente dannose, con domanda di risarcimento ex artt. 2393 e 2407 c.c. Gli amministratori convenuti chiamavano in garanzia l'assicuratore, invocando una polizza che copriva la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti. In primo grado il tribunale condannava gli amministratori al risarcimento e dichiarava nulla la clausola claims made, condannando l'assicuratore a tenerli indenni. In appello, la corte territoriale riduceva il danno, riteneva valida la clausola claims made e negava la manleva per difetto di comunicazione del sinistro. In Cassazione il ricorso principale censurava la decisione d'appello per avere omesso il controllo sulla causa concreta della clausola claims made e sulla sua adeguatezza rispetto al sinallagma assicurativo; il ricorso incidentale sosteneva invece che la corte d'appello avesse errato nella quantificazione del danno per avere valorizzato condotte non più dedotte o coperte da giudicato, e soprattutto per avere ritenuto sussistente la responsabilità degli amministratori nonostante la reintegrazione del capitale sociale mediante successive delibere di aumento, che avrebbe fatto venir meno la causa di scioglimento ex art. 2447 c.c. e gli obblighi di gestione conservativa ex artt. 2485 e 2486 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'amministratore assicurato, ritenendo infondata la censura sulla clausola claims made perché la corte d'appello si era correttamente attenuta ai principi delle Sezioni Unite sulla validità di tale modello assicurativo, limitandosi alla verifica della causa concreta e senza necessità di un ulteriore controllo officioso su un preteso squilibrio premio-rischio non allegato dalle parti. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale degli ex amministratori, cassando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva affermato la responsabilità gestoria senza considerare che le delibere di aumento di capitale avevano ricostituito il capitale sopra il minimo legale, con effetto ex tunc sullo scioglimento della società e dunque con esclusione degli effetti di responsabilità collegati alla prosecuzione dell'attività in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato rigettato e gli altri assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2393 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione di responsabilità della società contro gli amministratori

  • art. 2407 c.c.

    norma posta a fondamento della responsabilità dei sindaci

  • art. 1322 c.c.

    la clausola claims made non è soggetta al giudizio di meritevolezza del secondo comma, ma alla verifica di liceità e causa concreta ex primo comma

  • art. 1917 c.c.

    la clausola claims made costituisce deroga convenzionale al modello legale dell'assicurazione della responsabilità civile

  • art. 1932 c.c.

    consente la deroga convenzionale al modello legale di assicurazione della responsabilità civile

  • art. 335 c.p.c.

    ha giustificato la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza

  • art. 345 c.p.c.

    il rilievo officioso della nullità è ammissibile anche in appello solo nei limiti in cui la causa di nullità sia desumibile dalla prospettazione dei fatti

  • art. 346 c.p.c.

    si applica a domande ed eccezioni non accolte, non a semplici aspetti fattuali non valorizzati dal primo giudice

  • art. 329 c.p.c.

    non si forma giudicato interno su mere valutazioni fattuali non oggetto di impugnazione specifica

  • art. 2447 c.c.

    la perdita del capitale sotto il minimo legale determina scioglimento, salvo reintegrazione del capitale o trasformazione con effetto ex tunc sullo scioglimento

  • art. 2484 c.c.

    la riduzione del capitale sotto il minimo legale integra causa di scioglimento automatica, salvo condizione risolutiva legata al ripristino del capitale

  • art. 2485 c.c.

    gli amministratori devono accertare e gestire la causa di scioglimento, ma la responsabilità presuppone che la causa di scioglimento permanga

  • art. 2486 c.c.

    i poteri degli amministratori dopo lo scioglimento si limitano alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale

  • art. 2327 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di capitale minimo della società per azioni

  • art. 2482-ter c.c.

    il mancato rispetto della sollecitudine nella convocazione assembleare non preclude all'assemblea di deliberare il ripianamento delle perdite con effetto ex tunc

  • art. 2490 c.c.

    richiamato come ipotesi non ricorrente nella fattispecie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30

    richiamo finale alle conseguenze sul contributo unificato, privo di ulteriore sviluppo nel testo

Massime di principio

  • La clausola claims made nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, in quanto deroga convenzionale al modello legale, va valutata non in termini di meritevolezza astratta ex art. 1322, comma 2, c.c., ma di liceità e di coerenza della causa concreta con la funzione pratica perseguita dalle parti.
  • Il controllo officioso di nullità da parte del giudice di appello è possibile solo se la relativa causa emerge chiaramente dai fatti allegati; in difetto di specifiche allegazioni su uno squilibrio giuridico del sinallagma, il giudice non è tenuto a estendere l'indagine a profili non dedotti.
  • Nel giudizio di appello, l'art. 346 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni non accolte, non le mere circostanze fattuali già dedotte ma non valorizzate dal primo giudice ai fini della decisione.
  • La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale determina lo scioglimento della società, ma la successiva reintegrazione del capitale o trasformazione può far venir meno ex tunc lo scioglimento; di conseguenza, viene meno anche il presupposto per imputare agli amministratori la responsabilità da prosecuzione dell'attività oltre i limiti consentiti.
  • Ai fini della responsabilità degli amministratori per gestione non conservativa dopo la perdita del capitale, il giudice deve verificare non solo l'insorgenza della causa di scioglimento, ma anche se essa sia stata successivamente rimossa con delibere di ripianamento idonee a ripristinare il capitale legale.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaClausole vessatorieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiSocietarioAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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