Cassazione Civile, Ordinanza n. 24069/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La parte ricorrente ha notificato ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in materia di ottemperanza. Tuttavia non ha poi depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione; la controparte, costituitasi con controricorso, ha richiesto l'iscrizione a ruolo al fine di far dichiarare l'improcedibilità. La Corte ha rilevato che, nel regime applicabile ratione temporis, il mancato deposito del ricorso notificato integra improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La decisione affronta anche il regime delle spese e del contributo unificato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sul presupposto per il raddoppio del contributo in caso di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché, pur essendo stato notificato alla controparte e seguita la costituzione di questa con controricorso, non è stato depositato in cancelleria entro il termine e secondo le forme previste dall'art. 369 c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
mancato deposito del ricorso per cassazione
Il mancato deposito del ricorso notificato determina improcedibilità del ricorso per cassazione nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis.
La parte destinataria del ricorso e costituita con controricorso può chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato, in quanto ciò rientra nel potere di contraddire.
riproporre il ricorso medesimo
L'interesse del controricorrente a ottenere la declaratoria di improcedibilità evita che il ricorrente possa riproporre l'impugnazione se il termine non è ancora decorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
parte che per prima si costituisce in giudizio
La norma individua nella parte che per prima si costituisce il soggetto tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato, senza distinguere tra ricorrente e controricorrente nel giudizio di cassazione.
onere di anticipazione delle spese
Il pagamento del contributo unificato è ricondotto all'onere di anticipazione delle spese, poi regolato definitivamente secondo la soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte che perde il giudizio.
Richiamato quale criterio alternativo di regolazione finale delle spese processuali.
Richiamato per la sistemazione finale delle spese in relazione agli esiti del processo.
art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alle ipotesi di prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso notificato alla controparte costituita con controricorso comporta improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
- La parte intimata che si sia costituita con controricorso può chiedere l'iscrizione a ruolo del processo per ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso non depositato.
- L'improcedibilità del ricorso non esclude il regime delle spese: il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese in favore della controparte costituita.
- In caso di declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, la Corte deve attestare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
- Nel sistema del contributo unificato, il pagamento segue la logica dell'anticipazione delle spese processuali e trova sistemazione finale secondo il criterio della soccombenza.
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