Cassazione Penale, Sentenza n. 24211/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per il reato ex art. 590-bis, comma 1 c.p. deducendo: 1) violazione del principio del contraddittorio perché la Corte territoriale aveva acquisito la querela dopo il termine per le conclusioni nel rito non partecipato; 2) sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che la persona offesa ha rimesso la querela in pendenza del ricorso per cassazione e che la remissione è stata ritualmente accettata dall'imputato tramite procuratore speciale. Avendo la remissione della querela estinto il reato, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Ha inoltre condannato il querelato al pagamento delle spese processuali, conformemente all'art. 340 u.c. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per cui era stato condannato il ricorrente (maltrattamenti in famiglia/reato previsto dall'articolo). Nel caso la condanna originaria era fondata su questo articolo.
Norma sulla speciale causa di non punibilità (recente disciplina sulla non punibilità per particolare tenuità o altre ipotesi); il ricorrente aveva chiesto il suo riconoscimento, ma la Corte di legittimità ha ritenuto irrilevante la questione in presenza di estinzione del reato per remissione della querela.
Norma procedurale che disciplina le spese processuali a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela, applicata dalla Corte per condannare il querelato al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: SS.UU. 25/02/2004 (Chiasserini) Rv. 227681
Principio consolidato secondo cui la remissione della querela intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione e tempestivamente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese) Rv. 220511
Principio che impedisce al giudice di legittimità di sollevare una nullità di ordine generale quando sia intervenuta e risulti una causa di estinzione del reato, poiché l'estinzione ha immediata applicabilità e rende incompatibile un rinvio al giudice del merito.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e validamente accettata dall'imputato anche in pendenza di ricorso per cassazione, estingue il reato e impone alla Corte di legittimità di dichiarare tale estinzione.
- Se sussiste una causa estintiva del reato, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per l'immediata applicabilità della causa estintiva; questioni processuali che richiederebbero rinvio non prevalgono sull'estinzione.
- L'accettazione formale della remissione da parte dell'imputato (anche tramite procuratore speciale) è requisito rilevante per l'efficacia estintiva.
- In presenza di estinzione per remissione di querela, il giudice può comunque decidere sulle spese processuali, imponendo il pagamento a chi è indicato dalla norma (qui il querelato), salvo diverso accordo tra le parti.
- Prima di contestare vizi procedurali in Cassazione, è fondamentale verificare l'esistenza di cause estintive sopravvenute (es. remissione di querela), perché queste possono rendere inefficaci le questioni prospettate e determinare l'annullamento senza rinvio.
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