Cassazione Penale, Sentenza n. 40242/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 02/07/2024 con censure diverse: Viggiano contesta l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. ("agevolazione mafiosa") per detenzione di arma, lamentando mancanza del dolo specifico; Imperio censura la responsabilità per tentata estorsione (desistenza, ruolo di mandante), la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nel calcolo della pena; Ragno contesta l'applicazione dell'aggravante mafiosa al reato di concorso in riciclaggio, sostenendo profilo di interesse personale; Stanchi impugna l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, 3° comma, n.1 c.p. (fatto commesso da più persone riunite), l'estensione dell'aggravante mafiosa e vari profili di calcolo della pena nonché la valutazione probatoria di captazioni e dichiarazioni; Carella contesta l'aggravante ex art. 416-bis.1 per la detenzione di pistola in ragione del mero rapporto di parentela e della mancata comprovata finalità agevolativa verso il sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: - Inammissibili i ricorsi di Francesca Viggiano, Michele Ragno e Luigi Carella per motivi manifestamente infondati/generici; di conseguenza resta irrevocabile la loro condanna sui reati contestati. - Il ricorso di Ciro Stanchi è in parte FONDATO: la Corte ha annullato la sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui agli artt. 629, 2° comma e 628, 3° comma, n.1 c.p. ("più persone riunite") rispetto ai capi E ed E.1, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. - Per effetto del principio di cui all'art. 587 c.p.p., l'annullamento si estende anche a Ciro Imperio (concorrente nel reato E.1) limitatamente alla stessa circostanza aggravante; nei confronti di Imperio il ricorso è altrimenti inammissibile. - Sono dichiarate irrevocabili (art. 624 c.p.p.) le affermazioni di responsabilità non investite dall'annullamento; i ricorsi sono, per la parte non accolta, inammissibili o manifestamente infondati. - La Cassazione ha inoltre fissato principi di diritto: (i) l'aggravante "più persone riunite" richiede la presenza materiale e la percezione della compresenza da parte della vittima; (ii) l'aggravante ex art. 416-bis.1 ha natura soggettiva e richiede dolo specifico o consapevolezza di agevolare il sodalizio; (iii) la Corte non riesamina i fatti se non per vizi di motivazione manifesti; (iv) regole operative sul calcolo delle pene (rilievo che l'art. 416-bis.1 non si bilancia con l'art. 63, comma 4 c.p.).
Norme richiamate
La circostanza aggravante ha natura soggettiva: richiede dolo specifico di agevolare il gruppo mafioso o, quanto meno, la consapevolezza della funzione agevolatrice dell'atto; inoltre la disciplina speciale di tale aggravante deroga alla regola di bilanciamento dell'art. 63, comma 4 c.p.
art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen.
L'aggravante "fatto commesso da più persone riunite" richiede la materiale compresenza di almeno due soggetti nel luogo e nel momento della violenza o minaccia e che tale compresenza sia percepita dalla vittima, essendo questo elemento essenziale alla configurazione della circostanza
Norma che disciplina le pene per delitti come l'omicidio; richiamata nel confronto delle cornici edittali e nel principio che, per il calcolo degli aumenti, si guarda alla pena più severa nel massimo edittale
Definisce il tentativo: la Corte ribadisce che, per reati di danno a forma libera (es. estorsione), la desistenza volontaria non opera se sono già stati posti in essere gli atti idonei a far scaturire il meccanismo causale; al più può operare il recesso attivo
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Regola il cumulo delle circostanze con scelta della più grave: la Corte chiarisce i criteri di individuazione della circostanza più grave ma ricorda che l'art. 416-bis.1 è disciplinato autonomamente e non rientra nel bilanciamento previsto da questo comma
Consente l'estensione a concorrenti dell'effetto annullatorio dell'impugnazione proposta da altro concorrente; applicata per estendere l'annullamento dell'aggravante "più persone riunite" da Stanchi a Imperio
Prevede la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti non investite dall'annullamento; la Corte la applica per le parti del giudicato non annullate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità: la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione del merito se non per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
Circostanze attenuanti generiche; la negazione da parte del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica: nel caso la Corte ha ritenuto motivato il diniego per precedenti e allarme sociale
Distinzione tra circostanze di fatto e di persona: la Corte richiama che alcune circostanze (modo di esecuzione, gravità) sono oggettive e valutabili ai sensi dell'art. 70, primo comma
Massime di principio
- La Cassazione non è un giudice del fatto: non può rivedere la valutazione di attendibilità o la comparazione delle prove se non quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica
- Per l'aggravante "più persone riunite" è necessaria la compresenza materiale di almeno due autori al momento e nel luogo della minaccia/violenza e la percezione di tale compresenza da parte della vittima; la semplice azione coordinata in tempi diversi non è automaticamente sufficiente
- L'aggravante "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1) richiede il dolo specifico di favorire il sodalizio o comunque la consapevolezza che l'atto concretamente agevoli l'organizzazione; può estendersi ai concorrenti se da essi conosciuta o conoscibile
- La desistenza volontaria non opera per i reati di danno a forma libera quando siano già stati posti in essere atti idonei a far scaturire il meccanismo causale dell'evento; al più può essere valutato il recesso attivo
- In caso di impugnazioni concorrenti, l'annullamento favorevole a un ricorrente può estendersi agli altri concorrenti (art. 587 c.p.p.), producendo effetti anche sul calcolo delle pene e sul prosieguo del giudizio
- L'art. 416-bis.1 ha disciplina autonoma in tema di computo degli aumenti di pena e non si sottopone al bilanciamento previsto dall'art. 63, comma 4 c.p.; il giudice deve tenere conto di ciò nella determinazione del nuovo trattamento sanzionatorio
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