Cassazione Penale, Sentenza n. 22539/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) da parte della Corte d'appello. Propone due motivi: 1) nullità per presunta violazione dell'art. 525 c.p.p., sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe stata adottata da collegio diverso rispetto a quello che aveva svolto l'istruttoria e la discussione; 2) vizi di motivazione/travisamento della prova rispetto alla qualificazione dei prelevamenti dal conto corrente della società (asseritamente finalizzati al pagamento di un finanziamento Serfina Banca s.p.a. e sostenuti da specifici assegni e documenti), con contestazione della ricostruzione della Corte d'appello circa la natura distrattiva dei prelevamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la nullità: dall'incarto emergeva che, dopo il mutamento di collegio, erano state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento e i verbali/provvedimenti di integrazione dimostravano la corretta composizione del collegio. Sul secondo motivo ha rilevato la violazione del principio di autosufficienza (mancata allegazione puntuale degli atti richiamati) e che la censura consisteva in una rivalutazione della prova/travisamento del fatto, materia non sindacabile in Cassazione se non nei ristretti termini del "travisamento della prova"; quindi anche questo motivo è inammissibile. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento in cassa delle ammende di euro 3.000 e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dalla Corte d'appello con separato decreto in base al d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per lamentare la composizione del collegio; la Corte ha verificato dagli atti che la rinnovazione del dibattimento e i verbali integrativi escludevano la nullità invocata.
Prevede la condanna per spese e, in caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorso, il versamento in cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Sez. U n. 41736 del 30/05/2019 (Bajranni)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, le prove acquisite mantengono efficacia se non espressamente modificate o revocate e il consenso delle parti alla lettura non è sempre necessario.
Sez. U n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Riferimento giurisprudenziale che autorizza la Corte di legittimità ad accedere all'incarto processuale per verificare vizi processuali denunciati.
Sez. 5 n. 26455 del 09/06/2022 (Dos Santos)
Richiamata per delimitare la verifica del giudice di legittimità sul "travisamento della prova": la Cassazione può controllare l'eventuale difformità tra decisione e atto che veicola la prova, ma non può rinnovare la valutazione probatoria.
Richiamato in relazione alla pronuncia di condanna generica al pagamento delle spese a favore dell'Erario quando l'imputato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110
Norma regolamentare richiamata per la disciplina della liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa a favore dell'Erario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83
Norme richiamate per la procedura di emissione del decreto di pagamento relativo alla liquidazione delle spese a carico dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il mutamento della composizione del collegio non determina automaticamente nullità: se è stata disposta la rinnovazione del dibattimento e dai verbali/atti risulta la regolarità, la censura è infondata.
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che in realtà chiedono la rivalutazione delle prove si qualificano come "travisamento del fatto" e sono inammissibili, salvo il ristretto controllo sul "travisamento della prova" quando sussiste una difformità oggettiva e incontrovertibile tra atto probatorio e decisione.
- Il principio di autosufficienza impone che ogni motivo di cassazione indichi e alleghi gli atti o i documenti rilevanti: l'omissione rende il motivo inammissibile.
- Quando si contestano ricostruzioni basate su perizie o rilevazioni temporali, è essenziale dimostrare congruenza temporale e documentale (es. che i movimenti bancari si riferiscono esattamente al periodo e ai titoli richiamati); senza questo nesso la censura è debole.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, la Corte può applicare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); quando l'imputato è difeso a spese dello Stato, la Corte dichiara genericamente la condanna e la Corte d'appello provvede alla liquidazione.
- Per impugnazioni efficaci in materia penale-fallimentare occorre puntare su errori formali chiaramente documentabili o su vizi di diritto pienamente descritti, evitando di fondarsi solo su una diversa interpretazione dei fatti che la Cassazione non riesce a sindacare.
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