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Parere

Parere n. 1049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Niccolò Finotto; nei confronti dei signori Nicola Falocci, Umberto Fragomeni, Davide Idone, Marco Barberis, Francesco Bartaloni, Caro Ferdinando De Nardis, Matteo Nori, Fabio Caltabiano, Francesco Guzzo, Giulio Di Federico, Gianluca Superti, Gianluca Mariotti, Lorenzo Comello, Andrea Scano, Federico Squartini, Daniele Chierichetti, Giuliano Montelucci, Paolo Giammatteo, Monica Faedda, Giada Ciafarani Carnevale, Elisa Giovannini, Filippo Boscolo Cegion, Giuseppe Mastroeni, Leonardo Maddalena, Davide Castiglia, Alice Battiston, Maria Cristina Marrone, Seneviratne Sugara Saminda, Raffaello Borelli, Simone Parrella, Lorenzo Raspollini e Rita Caruso; per l’annullamento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per cinquecento funzionari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021 limitatamente alla sua collocazione in una posizione più bassa e al mancato riconoscimento di tutti i titoli dichiarati;

Giustizia amministrativa202400117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di cinquecento funzionari, limitatamente alla posizione del ricorrente e al mancato riconoscimento dei titoli dichiarati.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, bandito per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale, comprendente il profilo statistico-matematico, chiedendo l’annullamento della graduatoria nella parte relativa alla propria collocazione e al mancato riconoscimento di tutti i titoli dichiarati. Sono state dedotte censure relative alla violazione degli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge n. 241/1990, degli artt. 40, 46 e 74 del d.P.R. n. 382/1980 e del d.P.R. n. 445/2000, nonché del bando di concorso, oltre a eccesso di potere e incompetenza. Nel corso del procedimento, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di rinuncia del 4 aprile 2024, fosse venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha espresso il parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure proposte.

Osservazioni

Rinuncia al gravame e sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione di rinuncia resa dal ricorrente il 4 aprile 2024 determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente per dedurre la violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di comunicazione procedimentale; la Sezione non esamina tali censure per l'intervenuta improcedibilità.

  • art. 4 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza e agli adempimenti procedimentali; la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 5 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al responsabile del procedimento; la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 74 d.P.R. 382/1980

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate quanto al riconoscimento dei titoli; la questione resta assorbita dall'improcedibilità.

  • artt. 40 e 46 d.P.R. 445/2000

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle dichiarazioni sostitutive e ai titoli dichiarati; le relative censure non sono esaminate.

  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    La Sezione afferma che il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario, sicché la rinuncia del ricorrente e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse impediscono l'esame del merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la rinuncia del ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Il principio dispositivo opera anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario: in assenza di un interesse attuale alla decisione, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia al gravame comporta l'improcedibilità senza necessità di scrutinare le singole censure dedotte.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria di un concorso pubblico

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato chiamato a rendere parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento funzionari non dirigenziali. Il ricorso riguardava la posizione individuale del candidato e il mancato riconoscimento di tutti i titoli dichiarati.

Oggetto del concorso e dell'impugnazione

Il concorso, bandito per più profili professionali, comprendeva il profilo statistico-matematico, destinato al reclutamento di settantatré unità. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della graduatoria nella parte in cui lo collocava in una posizione ritenuta deteriore e non valorizzava tutti i titoli dichiarati.

Censure dedotte

Il ricorrente aveva articolato motivi relativi:

  • alla violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
  • alla violazione dell'art. 4 della legge n. 241/1990, dell'art. 46, lettera n), del d.P.R. n. 445/2000 e del bando di concorso;
  • alla violazione dell'art. 5 della legge n. 241/1990, dell'art. 74 del d.P.R. n. 382/1980, degli artt. 40 e 46, lettera m), del d.P.R. n. 445/2000 e del bando;
  • alla violazione del bando di concorso, all'incompetenza e all'eccesso di potere.

Sviluppo del procedimento

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, aveva ritenuto il ricorso infondato e ne aveva chiesto il rigetto. Successivamente, con comunicazione del 4 aprile 2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva la rinuncia formalizzata dal ricorrente. Tale dichiarazione comporta il venir meno dell'interesse attuale alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Pertanto, una volta manifestata la rinuncia e venuto meno l'interesse alla decisione, non è necessario procedere all'esame delle censure relative alla graduatoria e alla valutazione dei titoli.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronuncia sul merito dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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