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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43892/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello n. 604/20 della Corte di appello di Genova che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo a Marashi la sola recidiva reiterata, concedendo attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e riducendo le pene: Condidorio a 2 anni e 400 euro, Marashi a 1 anno e 8 mesi e 300 euro per tentata estorsione aggravata in concorso. Motivi di ricorso principali: per Condidorio mancata motivazione sui profili probatori e sul riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, contestazione della possibile imputazione di tentata estorsione in presenza di archiviazione per usura, e critica al giudizio di equivalenza delle attenuanti; per Marashi dedotta nullità per presunta preclusione dovuta all'archiviazione dell'usura imputata al coimputato, vizio di travisamento della prova e contestazione della credibilità della persona offesa (Pinna) e della valutazione probatoria che avrebbe trasformato un presunto rapporto usurario in estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: il sindacato di legittimità non può rivedere la valutazione di merito sui fatti salvo carenza di logica argomentativa (assenza di vizio nel motivo sulla motivazione); l'archiviazione per usura non precludeva l'azione per estorsione quando i fatti si collocano in distinti momenti temporali e quando la minaccia si è verificata successivamente o in un arco temporale diverso; le censure riguardanti la valutazione probatoria e la comparazione delle circostanze attenuanti erano manifestamente infondate in quanto attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente sono stati respinti i ricorsi, confermando l'esito della Corte d'appello; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di cassazione e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente la trattazione con contraddittorio scritto; la Corte ha preso atto dell'uso di questa modalità procedurale e del rigetto della richiesta di udienza in presenza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione sulle questioni oggetto di ricorso indicando i limiti della esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti prescritti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse sufficientemente argomentata e quindi non sindacabile in cassazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio di ragionevolezza e motivazione; richiamato in relazione alla contestata insufficiente motivazione sui punti probatori e sulle attenuanti, censura ritenuta infondata

  • art. 629 cod. pen.

    Norma del reato di estorsione; la Corte ha confermato la sussistenza del reato di tentata estorsione in relazione a condotte minacciose successive ai rapporti economici

  • art. 393 cod. pen.

    Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o fattispecie alternative citata dai ricorrenti; la Corte ha distinto temporalmente e concettualmente usura ed estorsione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; invocata in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze e alla quantificazione della pena, ritenuta correttamente applicata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e somme dovute alla Cassa delle ammende in cassazione; applicato per la condanna al pagamento di 3.000 euro a ciascun ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per violazione di legge nell'atto di impugnazione; la Corte ha richiamato il corretto ambito di tale censura e l'impossibilità di rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito

  • artt. 414 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi di nullità proposti da Marashi in relazione all'archiviazione dell'usura; la Corte ha ritenuto infondate le dedotte conseguenze preclusive sulla contestazione dell'estorsione

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito riaprire la valutazione globale dei fatti o proporre una ricostruzione alternativa delle prove: il sindacato è limitato al controllo della logicità e completezza della motivazione
  • L'archiviazione per usura non preclude automaticamente l'azione per estorsione quando le condotte rilevanti si collocano in momenti temporali diversi o quando la minaccia è intervenuta successivamente rispetto alla pattuizione usuraria
  • Usura ed estorsione sono fattispecie distinte: l'usura può consistere in una dazione o promessa di interessi senza coercizione, mentre l'estorsione richiede violenza o minaccia; le due fattispecie possono concorrere se la minaccia interviene dopo la pattuizione
  • Le censure sulla valutazione della credibilità della persona offesa o sulla pesatura delle prove sono tipicamente questioni di merito e, salvo illogicità manifesta o contraddittorietà, sono inammissibili in cassazione
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non arbitrario
  • Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione è necessario dedurre violazioni di norme di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione; la mera insoddisfazione per la valutazione probatoria non è sufficiente
  • La condanna alle spese e gli oneri accessori previsti dall'art. 616 c.p.p. sono ordinariamente applicati in caso di inammissibilità o rigetto dei ricorsi in cassazione

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