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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6917/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile delle lesioni permanenti al viso della persona offesa (art. 583-quinquies c.p.), aggravate dalla fattispecie dei motivi futili (art. 61, comma 1, n.1). In cassazione propone tre censure: 1) esclusione dell'aggravante dei motivi futili; 2) mancato riconoscimento dell'assenza del dolo richiesto e vizio ai sensi di art. 590 c.p. (si lamenta trattarsi di condotta difensiva o accidentale); 3) riconoscimento della legittima difesa o, in subordine, dell'eccesso colposo richiamando gli artt. 52 e 55 c.p. In sostanza il ricorso chiede la revisione della ricostruzione fattuale che ritiene El Ardy aggredito e non aggressore.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Motivi: i giudici di merito hanno compiuto una valutazione di fatto sulla credibilità delle versioni contrapposte (doppia conforme) non contestata specificamente in cassazione; i motivi di ricorso sono in gran parte aspecifici o generici e mirano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al merito delle censure, la Corte territoriale ha logicamente motivato la sussistenza del dolo (uso del taglierino con lama di 15 cm e precisione del taglio) e la futilità del movente (contese condominiali e danno allo specchietto), nonché l'inesistenza dei presupposti della legittima difesa e dell'eccesso colposo per sproporzione dei mezzi. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 583-quinquies cod. pen.

    Norma che sanziona la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti. La Corte di merito ha ritenuto sussistente il dolo in relazione alla modalità dell'offesa (uso deliberato del taglierino e precisione del colpo).

  • art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen.

    Richiamata come aggravante connessa alle lesioni gravi; la Corte ha confermato l'aggravante in ragione della gravità delle lesioni e del mezzo usato.

  • art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Circostanza aggravante dei motivi futili. La Corte ha interpretato che gesti e contese condominiali e il danneggiamento dello specchietto costituivano uno stimolo così lieve da integrare la futilità del movente.

  • art. 590 cod. pen.

    Riferita nella censura come norma sulla natura dolosa/colposa delle lesioni; la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione di colpa o assenza di dolo, avendo gli interventi di merito dimostrato un atto volontario e non accidentale.

  • artt. 52 e 55 cod. pen.

    Art. 52 (legittima difesa) e art. 55 (esimente ogniqualvolta prevista). La Corte ha confermato che non sussisteva legittima difesa né eccesso colposo: mancava il pericolo attuale e la proporzione fra offesa e difesa, anche perché l'aggressione imputata ai fratelli risultava non credibile o non dotata di mezzi idonei a giustificare la reazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi; la Corte segnala che i motivi sono stati esposti nei limiti richiesti ma risultano in ogni caso aspecifici nella loro doglianza di fatto.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Rilevata l'aspecificità dei motivi di impugnazione: la mancanza di specifica indicazione dei vizi di legge o di motivazione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento sui motivi tassativi di cassazione; la Corte sottolinea che il ricorso deve candidare motivi di legittimità specifici e non una semplice rivalutazione del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito e della credibilità delle prove: i motivi devono indicare specifici vizi di diritto o di motivazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Per contestare un'aggravante (es. motivi futili) occorre dimostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione su cui essa si fonda; semplici contestazioni fattuali non sono ammissibili in Cassazione.
  • La legittima difesa richiede pericolo attuale, necessità e proporzione della reazione valutati ex ante; se la reazione è sproporzionata rispetto ai mezzi e beni in conflitto, l'esimente non opera.
  • L'uso di un'arma o di uno strumento idoneo a provocare lesioni gravi e la precisione dell'azione sono elementi che depongono a favore del dolo e contro l'ipotesi di accidente o difesa puramente istintiva.
  • La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (aspecificità) comporta l'inammissibilità e può comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese, Cassa delle ammende).

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