Cassazione Penale, Ordinanza n. 35467/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, contestando l'esclusione della detenzione per uso personale. Dalla motivazione emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente il medesimo motivo già dedotto in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la risposta della corte territoriale, che aveva valorizzato plurimi elementi fattuali: la detenzione di più sostanze stupefacenti pesanti, suddivise in dosi, il trasporto in un locale noto per lo spaccio e un precedente arresto dell'imputato per un analogo reato. La difesa sosteneva inoltre che l'imputato fosse un assuntore abituale di stupefacenti, circostanza ritenuta non decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di quello già esaminato e confutato dalla corte di appello, senza uno specifico e puntuale confronto con la motivazione di merito. Ha inoltre qualificato come non arbitraria, ma completa e congrua, la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sull'esclusione dell'uso personale. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice richiamata come titolo del delitto di detenzione di stupefacenti, nella forma di lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre il motivo già esaminato dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sulla destinazione della sostanza stupefacente a uso personale o a spaccio, quando sorretta da elementi fattuali plurimi e coerenti, non può essere sindacata in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrarietà non ravvisabili nella specie.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la presenza di sostanze pesanti suddivise in dosi, il contesto di detenzione e la pregressa condotta analoga possono costituire indici sintomatici della finalità di spaccio, idonei a escludere l'uso personale.
- La qualità di assuntore abituale di stupefacenti non è di per sé decisiva quando il complesso degli elementi valorizzati dal giudice di merito deponga univocamente per la detenzione a fini di cessione.
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