Cassazione Penale, Sentenza n. 27818/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a Trombetta per partecipazione ad associazione per delinquere e reati connessi (falsificazione di certificazioni necroscopiche per l'Agenzia funebre "Funeral home di Gennaro e Alessandro Trombetta" in cambio di denaro). Il difensore deduceva: (i) omissione di autonoma valutazione da parte del G.I.P. (mero rinvio alla richiesta del P.M.); (ii) omesso interrogatorio preventivo ex art. 291 cod. proc. pen.; (iii) carenza di motivazione sui gravi indizi relativi alla partecipazione all'associazione, mancanza di contatti o apporto stabile del ricorrente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (1) la censura sull'omessa autonoma valutazione è priva di specificità e, nel merito, il G.I.P. ha svolto un vaglio critico degli elementi (ha distinto misure tra indagati, rigettato richieste per alcuni e valorizzato recidive); (2) l'omesso interrogatorio preventivo non ha determinato nullità illegittima perché, pur riconoscendo il nuovo obbligo introdotto dalla legge 9/8/2024 n.114 (art. 291 comma 1-quater), la Corte ha ritenuto sussistente oggettivamente la causa ostativa (pericolo di inquinamento delle prove ex art. 274 lett. a) per i fatti e le circostanze concrete elencate), legittimando dunque l'adozione della misura senza interrogatorio; la Corte ha però chiarito il quadro normativo: l'omissione è vizio genetico ma suscettibile di sindacato da parte del tribunale del riesame quando l'eccezione sia sollevata; (3) la valutazione sui gravi indizi di partecipazione associativa è stata ritenuta congrua: elementi concreti (ripetute presenze del ricorrente negli uffici, immagini, erogazioni di denaro secondo tariffa, conoscenza del meccanismo illecito) indicano apporto stabile e consapevole al sodalizio; inoltre il fatto è qualificato come patto corruttivo e non concussione, per l'assenza di costrizione da parte dei pubblici ufficiali. Nel complesso la misura cautelare è stata confermata come proporzionata e fondata.
Norme richiamate
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 291 cod. proc. pen.)
introduzione dell'art. 291, comma 1-quater che prevede l'obbligo, salvo cause ostative, dell'interrogatorio preventivo prima di disporre la misura
la Corte riconosce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo come prerequisito dell'adozione della misura salvo l'esistenza oggettiva di esigenze cautelari ostative (art. 274 comma 1 lettere a) e b) e altre ipotesi tassative); l'omissione costituisce vizio genetico ma il riesame può sindacarlo quando la causa ostativa sia effettivamente riscontrata
rischio di inquinamento delle prove e pericolo di fuga (comma 1, lettere a e b)
la Corte ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento delle prove, giustificando l'omissione dell'interrogatorio preventivo e legittimando l'adozione immediata della misura
prescrizione dell'autonoma motivazione del giudice cautelare (comma 1 lett. c.) e sanzione di nullità in caso di omesso interrogatorio previsto dall'art. 291 (comma 3-bis)
la Corte richiama l'onere del ricorrente di indicare in cosa l'omessa autonoma valutazione avrebbe potuto condurre a esiti diversi; è comunque ammesso al giudice di motivare per relationem purché espliciti il proprio esame critico
poteri del tribunale del riesame (comma 9: annullare, riformare o confermare l'ordinanza e integrare la motivazione)
il tribunale del riesame ha piena cognizione e può sindacare anche vizi genetici del titolo cautelare; spetta al riesame valutare l'esistenza dell'interrogatorio preventivo o della causa ostativa
interrogatorio di garanzia dopo l'esecuzione della misura
l'interrogatorio di garanzia post-esecuzione non surroga l'interrogatorio preventivo; il sindacato sulla mancata preventiva interlocuzione spetta primariamente al tribunale del riesame
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
riguarda le nullità di regime intermedio
la Corte inquadra l'omesso interrogatorio preventivo tra le nullità a regime intermedio e conferma la necessità di valorizzare il rimedio del riesame per la deduzione
Art. 317 cod. pen. (concussione)
norma penale sulla concussione
la Corte ha escluso la qualifica di concussione per i fatti in esame ritenendo che manchi la costrizione o induzione da parte del pubblico ufficiale; il rapporto è stato valutato come patto corruttivo e sinallagmatico
Art. 318 e 319 cod. pen. (corruzione e corruzione in atti pubblici)
i fatti sono stati ritenuti compatibili con schemi corruttivi (accordi e pagamenti sistematici per l'emissione di certificati falsi) piuttosto che con concussione
richiamato come riferimento sulle modalità di documentazione integrale degli interrogatori; la Corte sottolinea l'obbligo di documentare le dichiarazioni rese in caso di interrogatorio preventivo
Massime di principio
- Il giudice che applica una misura cautelare deve dimostrare l'effettiva valutazione critica degli elementi anche se ripercorre la richiesta del pubblico ministero: l'onere di specificare come un'omissione avrebbe condotto a decisioni diverse grava sul ricorrente in cassazione
- L'interrogatorio preventivo introdotto dalla legge 9/8/2024 è in linea di principio obbligatorio prima di disporre la misura, ma l'obbligo è derogabile in presenza di esigenze cautelari oggettive e concretamente dimostrate (es. pericolo di inquinamento delle prove o di fuga)
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo configura un vizio genetico dell'ordinanza cautelare; tuttavia il tribunale del riesame è titolato a sindacare tale omissione e a valutare l'effettiva sussistenza delle cause ostative
- La mancata eccezione immediata in sede di interrogatorio di garanzia non esclude la possibilità di dedurre la nullità per omesso interrogatorio preventivo davanti al tribunale del riesame, dato il carattere strutturale del vizio e le garanzie difensive coinvolte
- Per configurare la partecipazione a un'associazione per delinquere non è necessario uno status formale: è sufficiente dimostrare un apporto concreto, anche minimo ma reiterato e stabile, all'attività del sodalizio (presenze ripetute, ruoli funzionali, apporti economici, conoscenza del meccanismo illecito)
- La qualificazione fra concussione e corruzione dipende dagli elementi di pressione o costrizione: rapporti sinallagmatici e pagamenti concordati orientano verso corruzione/accordo corruttivo piuttosto che concussione
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