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Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento con riguardo al ricorso introduttivo a. con riferimento alle elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio del Comune di Bernalda svoltesi nelle date del 25 e del 26 maggio 2025, dell'atto di proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Bernalda del 27 maggio 2025, di cui al Verbale delle Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni; b. con riferimento alle medesime elezioni: b.1. della proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere del Comune di Bernalda del 27 maggio 2025, di tutti gli atti, operazioni e dichiarazioni di cui al Verbale delle Operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, nonché del medesimo Verbale, dei relativi allegati e del relativo atto di deposito; b.2. degli atti e delle operazioni tutte relative al procedimento elettorale svoltosi in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio del Comune di Bernalda svoltesi nelle date del 25 e del 26 maggio 2025 e dei relativi risultati, con conseguente ripetizione dell'intero procedimento elettorale; b.3. dei Prospetti dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato Consigliere, in relazione alle Liste n. 1 e n. 2 che hanno partecipato alle Elezioni medesime, nonché del Prospetto dei quozienti; b.4. dei Verbali delle Operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione delle Sezioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del Comune di Bernalda, nonché del Verbale delle Operazioni dell'Ufficio Distaccato della Sezione per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare; b.5. delle Liste delle votazioni/liste elettorali/registri elettorali delle Sezioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del Comune di Bernalda; b.6. ove occorra, della Deliberazione del Consiglio del Comune di Bernalda n. 10 dell'11 giugno 2025, recante la “convalida” degli esiti del procedimento elettorale; c. ove occorra, delle note prot. n. 12952 del 16 giugno 2025, n. 13489/2025 del 23 giugno 2025 e prot. n. 13697/2025 del 25 giugno 2025, rese dal Comune di Bernalda. d. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o conseguenziali. con riguardo al primo atto di motivi aggiunti - tutti gli atti già impugnati col ricorso introduttivo; con riguardo al secondo atto di motivi aggiunti - i medesimi atti già impugnati col ricorso introduttivo e col primo atto di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Atti di proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti nelle elezioni amministrative del Comune di Bernalda del 25-26 maggio 2025, verbali e operazioni elettorali connesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato ai sensi dell'art. 130 c.p.a. la proclamazione della candidata sindaca vincitrice e degli altri eletti, chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali e la loro rinnovazione. Hanno dedotto violazione della Costituzione e del d.P.R. n. 570/1960, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e travisamento. Le censure riguardavano: la mancanza di 51 schede vidimate nella sezione n. 9, prospettando il fenomeno della cosiddetta scheda ballerina; la consegna di due schede dalla sezione n. 4 alla n. 3; discrasie tra verbali e registri quanto ai votanti e agli elettori ammessi al voto domiciliare; l'elevato numero di richieste di nuove tessere elettorali; l'asserita insufficienza della documentazione relativa alla spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, con subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 40/1979; la mancata annotazione di 305 schede nella sezione n. 3; discrepanze nei modelli 25/COM delle sezioni n. 1 e n. 10; l'identificazione degli elettori mediante riconoscimento personale; e due casi di mancata registrazione del voto. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione prefettizia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di conflitto di interessi: le ricorrenti, pur essendo consigliere elette, avevano un interesse unitario alla verifica della regolarità delle operazioni, essendo candidate nella lista collegata al sindaco sconfitto. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati non eletti, privi di un interesse concreto e attuale, e ha estromesso Ministero dell'interno e Prefettura di Matera per difetto di legittimazione passiva, poiché le operazioni di voto, scrutinio e proclamazione competono agli uffici elettorali di sezione e all'adunanza dei presidenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata senza una memoria conclusionale avversaria. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha applicato i principi di strumentalità delle forme, conservazione del risultato elettorale, favor voti e prova di resistenza. La mancanza delle 51 schede nella sezione n. 9, pur verificata, non dimostrava l'utilizzo fraudolento delle schede: non erano emersi voti in eccesso, schede introdotte irregolarmente o altri elementi sintomatici di alterazione, e il verbale non riportava neppure il numero delle schede ricevute. Inoltre, anche considerando tali schede a favore delle ricorrenti, lo scarto di 110 voti tra i candidati sindaci non sarebbe stato superato. La consegna di due schede dalla sezione n. 4 alla n. 3 non aveva prodotto alterazioni, poiché la verificazione aveva accertato la corrispondenza tra schede consegnate, utilizzate e non utilizzate; anche sommando tali schede alle 51 mancanti, il risultato non sarebbe cambiato. Le discrasie relative al voto domiciliare, ai modelli 25/COM e alla mancata annotazione delle 305 schede nella sezione n. 3 sono state qualificate come errori materiali o irregolarità formali non invalidanti, in assenza di prova di una compromissione della volontà elettorale. Le richieste di nuove tessere elettorali sono state ritenute un fenomeno ordinario e non sintomatico di irregolarità. La documentazione comunale relativa alla spedizione di 1.363 cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero è stata giudicata idonea e tempestiva; la bassa partecipazione degli elettori residenti all'estero non prova la mancata spedizione o consegna e l'astensione non invalida le elezioni. È stata esclusa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 40/1979. L'identificazione personale degli elettori è stata ritenuta compatibile con la realtà di un comune di modeste dimensioni e comunque non accompagnata da prova di voti illegittimi. I due casi isolati di mancata registrazione del voto non superavano la prova di resistenza e la verificazione aveva escluso divergenze tra votanti e schede votate. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    Disciplina il giudizio elettorale; le ricorrenti erano legittimate a contestare le operazioni elettorali pur essendo state elette, poiché candidate nella lista collegata al candidato sindaco sconfitto.

  • art. 66 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di disporre la verificazione delle operazioni e della documentazione elettorale, affidata al Prefetto di Matera.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    ammette chiaramente replica soltanto alle memorie depositate dalle controparti per l'udienza di discussione

    La memoria di replica è ammissibile solo quale replica a una memoria conclusionale avversaria e non può essere utilizzata per eludere i termini per le memorie conclusionali.

  • art. 6 legge n. 40/1979

    Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

    La norma non prescrive particolari formalità ulteriori per la spedizione; l'elenco dei pieghi, la ricevuta postale e la distinta di credito sono stati ritenuti sufficienti a comprovare l'invio tempestivo.

  • art. 48, comma 4, d.P.R. n. 570/1960

    Consente l'identificazione dell'elettore mediante conoscenza personale nei casi previsti; il ricorso generalizzato a tale modalità non è invalidante senza prova di identificazioni irregolari o di voti espressi da soggetti non aventi diritto.

  • art. 2729 c.c.

    La ricostruzione della cosiddetta scheda ballerina richiede presunzioni fondate su fatti gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente la mera rilevazione di violazioni formali o il semplice sospetto di frode.

  • artt. 1, 3, 48, 55 e 97 Cost.

    Le disposizioni costituzionali invocate non impongono un diverso sistema di comunicazione agli elettori residenti all'estero e non rendono costituzionalmente necessaria la rinnovazione delle elezioni in presenza di mere irregolarità formali non incidenti sulla genuinità del voto.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale, il consigliere comunale eletto nella lista risultata soccombente è legittimato a impugnare le operazioni elettorali quando deduca irregolarità che avrebbero favorito la lista contrapposta: l'interesse alla verifica della regolarità della consultazione è unitario e non è escluso dalla carica conseguita.
  • Nel contenzioso elettorale, le irregolarità formali nella compilazione dei verbali o nella documentazione di seggio non determinano l'annullamento delle operazioni quando non sia dimostrata una concreta compromissione della libertà e genuinità del voto o una modifica sostanziale dei risultati.
  • La cosiddetta scheda ballerina non può essere desunta dalla sola mancanza di schede vidimate o da irregolarità di verbalizzazione, ma richiede un quadro indiziario composto da elementi gravi, precisi e concordanti che renda concretamente verosimile l'utilizzo fraudolento delle schede.
  • La prova di resistenza impedisce l'annullamento delle elezioni quando, anche assumendo la fondatezza dell'irregolarità dedotta e computandone gli effetti nella prospettiva più favorevole al ricorrente, lo scarto tra le liste o i candidati rimane invariato in misura determinante.
  • La mancata o insufficiente partecipazione degli elettori residenti all'estero non dimostra di per sé la mancata spedizione delle cartoline-avviso né invalida le elezioni, in assenza di elementi oggettivi che provino la violazione degli obblighi di spedizione o un'incidenza concreta sul risultato.
  • Nel giudizio elettorale, i candidati non eletti non sono controinteressati necessari, poiché il loro eventuale subentro è meramente eventuale e non integra una posizione soggettiva concreta e attuale; parti necessarie sono l'ente locale e i soggetti proclamati eletti.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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