Ordinanza n. 174/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino, emesso ex art. 2 d.lgs. 159/2011 dal Questore della Provincia di Torino in data-OMISSIS-, con il quale è stato ordinato a -OMISSIS- di allontanarsi dal Comune di Torino entro sei ore dalla notifica ed è stato fatto divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per la durata di sei mesi; - del verbale di notifica redatto dalla Questura di Torino - Divisione Polizia Anticrimine in data -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque collegato al suddetto provvedimento, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e informativi richiamati nel provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino per sei mesi, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011, nonché il relativo verbale di notifica e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, la lacunosità della motivazione e l'illegittimità della valutazione di pericolosità, contestando che gli elementi acquisiti dall'Amministrazione consentissero di ritenere probabile la sua partecipazione a una manifestazione nazionale organizzata da appartenenti al centro sociale Askatasuna per protestare contro lo sgombero di uno stabile abusivamente occupato. Nel corso della discussione orale è stata inoltre allegata l'esistenza di attività lavorativa occasionale nel territorio comunale torinese e il conseguente pregiudizio economico derivante dal divieto di rientro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la motivazione sintetica del provvedimento fosse giustificata dalla natura urgente della misura e comunque sufficiente a ricostruire la ratio decidendi dell'Amministrazione. Ha inoltre giudicato non manifestamente incongrua o contraddittoria la valutazione di pericolosità, poiché il rinvenimento, al momento del fermo, di occhialini da nuoto e di un cappello rinforzato, costituenti il kit denominato “PSO”, considerato insieme ai trascorsi, ai precedenti penali e di polizia dell'interessato, rappresentava un indice non irragionevole della volontà di partecipare alla manifestazione. Quanto al periculum in mora, il divieto, pur incidendo sulla libertà di circolazione, non è stato ritenuto produttivo di un pregiudizio irreparabile: il ricorrente aveva dichiarato di non frequentare abitualmente Torino, oltre metà del periodo di efficacia era già trascorsa e non era stata fornita prova dello svolgimento, attuale o passato, di attività lavorativa occasionale nel Comune. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per l'obiettiva peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La misura del foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno può essere adottata sulla base di una valutazione di pericolosità riferita agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo; nel caso concreto gli elementi valorizzati non sono apparsi manifestamente incongrui o contraddittori.
I presupposti di pericolosità previsti dalla disposizione sono stati utilizzati come parametro della valutazione cautelare della legittimità del foglio di via.
La sospensione cautelare richiede presupposti di fondatezza dell'impugnazione e di pericolo di pregiudizio grave e irreparabile; entrambi sono stati ritenuti insussistenti nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione sintetica di un foglio di via obbligatorio può ritenersi sufficiente quando, nonostante la natura urgente della misura, consenta di ricostruire la ratio decidendi seguita dall'Amministrazione.
- La valutazione di pericolosità posta a fondamento del foglio di via obbligatorio non è manifestamente incongrua o contraddittoria quando deriva dalla considerazione complessiva di elementi materiali rinvenuti nell'immediatezza, trascorsi personali e precedenti penali o di polizia, purché tali elementi rendano non irragionevole l'inferenza sulla partecipazione a una manifestazione potenzialmente rilevante ai fini della misura.
- Il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare non sussiste quando il divieto temporaneo di ritorno, pur incidendo sulla libertà di circolazione, non determina un pregiudizio concretamente irreparabile, anche in ragione della limitata frequentazione del luogo, dell'avvenuto decorso di una parte significativa della misura e dell'assenza di prova di attività lavorative effettivamente compromesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 274/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 1047/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 7 mag 2026Ordinanza n. 170/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →