Cassazione Penale, Sentenza n. 2164/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari: il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse valutato le argomentazioni difensive (contraddizioni, versioni alternative e presunta scriminante) e avesse fornito una motivazione apodittica ritenendo immutato il quadro accusatorio, senza affrontare la portata degli elementi di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la censura attenga al merito e sia aspecifica. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del giudice del riesame e dell'appello cautelare (impossibilità di riesaminare gli elementi di fatto e la valutazione del peso degli indizi se la motivazione è coerente). Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, valorizzando le contraddizioni delle dichiarazioni degli indagati e le immagini di videosorveglianza; ha inoltre ritenuto aggravate le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modificazioni
Regola la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso.
Norma che consente il rigetto dell'appello cautelare; il Tribunale aveva rigettato l'appello ex art.310.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti per la motivazione e per la esposizione del motivo in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Prevede l'udienza con interrogatorio di garanzia e il relativo contraddittorio: la Corte richiama l'importanza della verbalizzazione o di memorie scritte perché le argomentazioni difensive siano opponibili in sede di riesame/cassazione.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; richiamata per gli adempimenti consequenziali.
artt. 110, 56, 629, 628, 61, 614 cod. pen. (norme penali sostanziali)
Articoli relativi ai reati contestati (concorso di persone, omicidio e rapina o altro reato indicato nei capi A e C); citati per descrivere le accuse a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola il peso degli indizi: il sindacato di legittimità è limitato a valutare la presenza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
- Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare è necessario dimostrare carenze formali o logiche evidenti nella motivazione stessa; non è sufficiente il dissenso sul merito o argomentazioni generiche.
- Le argomentazioni difensive rilevanti devono risultare documentate nel procedimento di merito (memorie scritte, verbalizzazione dell'udienza, motivi a sostegno del riesame); se non risultano, la loro mancata considerazione non può essere dedotta in cassazione.
- Se il giudice del riesame espone una motivazione congrua che collega indizi e valutazione della probabilità, la Corte di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del merito; errori da impugnare in cassazione devono consistere in illogicità manifeste o in violazioni di legge.
- In situazioni simili è strategico per la difesa: a) produrre memorie e richiedere verbalizzazione puntuale delle argomentazioni in udienza; b) focalizzare i motivi di impugnazione su profili di diritto e di carenza logico-giuridica specifici; c) raccogliere e sottolineare prove documentali che escludano la gravità indiziaria o il pericolo di inquinamento probatorio.
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