Cassazione Penale, Ordinanza n. 21349/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di truffa. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, con specifico riferimento a un asserito travisamento della prova. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già puntualmente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo argomentato con la sentenza impugnata; per tale ragione il motivo è stato ritenuto non specifico, solo apparente e quindi non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La norma incriminatrice è richiamata solo per identificare il reato oggetto di condanna e di ricorso; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, ma valuta solo l'ammissibilità della censura proposta contro la motivazione della condanna.
È richiamato implicitamente dal dispositivo nella condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di travisamento della prova, per essere scrutinabile, deve tradursi in una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; se si risolve in una mera reiterazione di censure già respinte, il motivo è solo apparente e inammissibile.
- La manifesta mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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