Cassazione Civile, Sentenza n. 25245/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, avv. Piero Lorusso, chiedeva il pagamento di compensi professionali per l'attività svolta in Cassazione e la maggiorazione degli onorari (anche per aver difeso più parti), nonché eccepiva questioni procedurali relative alla competenza territoriale e alla correttezza del rito applicabile (richiamando la procedura speciale di liquidazione dei compensi ex artt. 28 e ss. L. n. 794/1942 e art. 14 D.Lgs. n. 150/2011). Il resistente contestava il quantum, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, chiedeva il rigetto delle domande e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; si discusse altresì della validità dell'atto di riassunzione, della tempestività delle eccezioni e della decorrenza del diritto a compensi (in particolare la liquidabilità solo per le attività svolte dopo l'abilitazione al patrocinio in Cassazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lorusso. Confermata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva rigettato le domande di Lorusso e condannato lo stesso al rimborso delle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati i numerosi motivi di cassazione, rilevando: la tardività o genericità delle deduzioni sulle regole del rito e sulla composizione del giudice; il carattere vincolante del giudicato interno formato sulla competenza (dopo dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza in Cassazione), che impedisce di rimettere in discussione la competenza nel giudizio successivo; la non applicabilità ex nunc dell'art. 14 D.Lgs. n.150/2011 ratione temporis alla controversia introdotta nel 2007; la legittimità della riassunzione e l'assenza di nullità dell'atto di riassunzione; l'esclusione della liquidazione di compensi per attività svolte anteriormente all'abilitazione al patrocinio in Cassazione e l'inammissibilità di incrementi richiesti in corso di causa come novità; infine, confermata la condanna per lite temeraria e l'obbligo del ricorrente al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Legge 13 giugno 1942, n. 794 (art. 28 e 29)
La Corte ha richiamato che la procedura speciale prevista dagli artt. 28 e ss. riguarda la liquidazione dei compensi; prima della novella del 2011 tale rito non si presta a decidere compiutamente su tutte le questioni 'an' (diritto) con la stessa estensione prevista dopo il D.Lgs.150/2011; la corretta qualificazione del rito doveva essere dedotta tempestivamente.
D.Lgs. 13 settembre 2011, n. 150 (art. 14)
Non è applicabile ratione temporis alla controversia introdotta nel 2007; pertanto la Corte ha escluso l'applicazione delle regole ampliate di liquidazione (che, dopo la novella, consentono anche decisioni su questioni an) al caso concreto.
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.)
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4
I motivi di cassazione per violazione di norme processuali e per omessa motivazione sono stati valutati alla luce dei limiti di ammissibilità; molte doglianze sono state ritenute tardive, generiche o non idonee a incidere sulla decisione, e dunque inammissibili ai sensi di detta norma.
Codice di procedura civile (art. 96 c.p.c.)
La Corte ha confermato che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata quando emergono elementi di responsabilità aggravata (ad es. richiesta di compensi per attività anteriori all'abilitazione come cassazionista) e ha condiviso la statuizione di merito che aveva condannato l'attore ex art. 96.
Codice di procedura civile (art. 163, 125 disp. att. e art. 50 c.p.c.)
Sui requisiti dell'atto di riassunzione la Corte ha ritenuto che la comparsa di riassunzione, nella translatio iudicii, è regolata dagli artt. 125 disp. att. e dall'art. 50 c.p.c.; non era richiesta la forma novellata dell'art.163, n.7 per processi iniziati prima del 2009, e l'atto è stato ritenuto valido.
Codice del Consumo (art. 33 e seguenti)
La Corte ha valutato e respinto i rilievi sull'applicabilità del codice del consumo al rapporto cliente/avvocato nel caso concreto e ha osservato che le questioni di competenza dedotte non erano state tempestivamente e specificamente sollevate.
Norme sulla tariffa forense e relativi decreti ministeriali (D.M. n. 140/2012, D.M. n. 55/2014)
La Corte ha ricordato che, nonostante l'abrogazione delle tariffe precedenti, sono intervenuti decreti ministeriali che regolamentano la quantificazione delle spese e dei compensi; la determinazione del quantum è rimessa al giudice di merito entro i parametri di legge e la mancata liquidazione di taluni elementi (diritti di procuratore per cassazione) è conforme alla giurisprudenza consolidata.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17) e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
In caso di rigetto del ricorso la Corte ha disposto l'applicazione della norma che impone il versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Contestazioni sul rito (applicabilità del procedimento speciale) e sulla composizione collegiale devono essere sollevate tempestivamente (in appello) o sono precluse: la tardività rende inammissibile il motivo.
- Se in primo grado si forma una decisione sulla competenza e il regolamento di competenza è dichiarato inammissibile in Cassazione, si determina un giudicato interno che vincola il prosieguo del giudizio e impedisce di rimettere la questione in discussione nel processo successivo.
- La disciplina introdotta dal D.Lgs. n.150/2011 (art.14) ha effetti temporalmente limitati: per controversie introdotte prima dell'entrata in vigore non si applicano le modifiche più ampie alla procedura di liquidazione.
- La riassunzione del processo (translatio iudicii) richiede che l'atto abbia i requisiti sostanziali per permettere la prosecuzione: l'assenza di formalità introdotte successivamente non invalida automaticamente la riassunzione se l'obiettivo è stato raggiunto.
- I compensi per l'attività in Cassazione possono essere riconosciuti limitatamente alle prestazioni svolte dopo l'effettiva abilitazione al patrocinio nelle giurisdizioni superiori; richieste di maggiorazioni presentate tardivamente nel corso del processo costituiscono novità e possono essere inammissibili.
- Le domande di condanna per lite temeraria possono essere accolte se emergono comportamenti processuali rilevanti (es. richieste manifestamente infondate o illegittime rispetto alla posizione dell'avvocato), e la relativa condanna può comportare rifusione delle spese.
- La determinazione delle spese di lite segue il principio di soccombenza e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: l'omessa compensazione è difficilmente censurabile in cassazione salvo manifesta irragionevolezza.
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