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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25149/2025 del 14/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'azienda impugnava la cartella di pagamento per canoni di occupazione permanente di spazi e aree pubbliche (anni 2003-2004) contestando: 1) il metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione che aveva arrotondato al km superiore per ciascuna "utenza" (criterio "per utenza"), invece di adottare il criterio "sostanzialista" dell'effettività (somma delle occupazioni e arrotondamento finale); 2) la modalità di detrazione fra canone concessorio (CCNR/COSAP) e la tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche ("T.O.S.A.P."): la ricorrente sosteneva che la T.O.S.A.P. avrebbe dovuto rappresentare la misura massima del prelievo e che, quindi, l'ordine delle detrazioni era errato (ovvero si sarebbe dovuto detrarre il CCNR dalla T.O.S.A.P. e non viceversa).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il canone in contestazione si applica sulla base dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 18 della legge n. 488/1999, che per le occupazioni permanenti effettuate da aziende di erogazione di servizi prevede il criterio del "numero complessivo delle utenze" (applicazione per-utenza). Ha inoltre chiarito che il canone è ontologicamente distinto dalla "T.O.S.A.P." (tributo) e che, in caso di coesistenza, il 3° comma dell'art. 63 prevede la detrazione dell'importo minore dall'importo maggiore con corresponsione della differenza residua; non sussiste dunque il principio che la T.O.S.A.P. costituisca un limite massimo invalicabile del prelievo. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto legittimo il comportamento della Provincia (ora Città Metropolitana) nel calcolo e nella detrazione operata; ha altresì compensato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 63

    lett. f) 2° co.; 1° e 3° co. (come modificati dalla legge n. 488/1999)

    La Corte ha interpretato l'art. 63, come modificato dalla legge n. 488/1999, nel senso che per le occupazioni permanenti operate da aziende erogatrici di servizi il canone provinciale è determinato in base al "numero complessivo delle utenze" (criterio per-utenza) e che, se coesistono canone e tassa, dal maggiore va detratto il minore con corresponsione della differenza residua

  • legge 23.12.1999, n. 488, art. 18

    modifiche ad art. 63 d.lgs. 446/1997 (introduzione del criterio per numero di utenze)

    Ha introdotto il nuovo criterio applicativo (per numero di utenze) e la Corte ha ritenuto che la Provincia si sia correttamente uniformata a tale criterio; l'art. 18 non ha lasciato in vita i precedenti criteri di calcolo della T.O.S.A.P. per le occupazioni cui si riferisce l'art.63

  • d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), artt. 25 e 27

    art. 25 1° co.; art. 27, 7° e 8° co. (testi richiamati in motivazione)

    Le disposizioni del codice della strada definiscono l'obbligo di concessione per l'uso/occupazione della sede stradale e criteri di determinazione della somma, ma non contrastano né sopprimono il criterio per-utenza previsto dall'art.63; devono essere raccordate con la disciplina del canone prevista dal d.lgs. 446/1997

  • d.lgs. 15.11.1993, n. 507, artt. 38, 39, 42

    artt. 38, 39 e 42 (richiamati nella doglianza della ricorrente)

    Tali disposizioni disciplinano la "T.O.S.A.P." e prevedevano, fra l'altro, criteri di misurazione (arrotondamento per frazioni). La Corte ha però ritenuto la materia estranea al caso concreto, perché il prelievo contestato è un canone regolato dall'art.63 (diverso per natura dalla T.O.S.A.P.), pertanto i criteri del d.lgs. 507/1993 non sono applicabili alla determinazione del canone oggetto del contendere

  • D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), art. 67

    art. 67 (richiamato in motivazione)

    Rilevato come parte del quadro normativo di riferimento sulle formalità e criteri tecnici relativi all'occupazione della strada; non contrasta l'applicazione del criterio per-utenza stabilito dall'art.63

  • Circolare Ministero delle Finanze 32/E/FP - 31853 del 28.2.2000

    circ. 32/E/FP del 28.2.2000 (richiamata dalla ricorrente)

    La ricorrente invocava la circolare per sostenere che la T.O.S.A.P. costituisca misura massima del prelievo; la Corte non ha riconosciuto a tale circolare efficacia interpretativa capace di ribaltare il testo normativo dell'art.63 e la sua interpretazione (detrazione del minore dal maggiore)

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 23, 97

    Richiamati dalla ricorrente in via costituzionale nel secondo motivo; la Corte non ha ritenuto che da tali principi discenda invalidità dell'applicazione del criterio per-utenza o dell'ordine di detrazione previsto dall'art.63

Massime di principio

  • Quando un comune o una provincia esercita la facoltà prevista dall'art. 63 d.lgs. 446/1997 di assoggettare le occupazioni al canone, per le aziende erogatrici di servizi permanenti il calcolo del canone va effettuato in base al numero complessivo delle utenze (criterio "per utenza"), salvo diversa e specifica previsione regolamentare conforme alla legge
  • Il canone (COSAP/CCNR) e la T.O.S.A.P. hanno natura giuridica diversa (corrispettivo vs tributo): le regole tipiche della T.O.S.A.P. non si applicano automaticamente al canone, salvo che il regolamento locale non disponga diversamente in conformità alla normativa statale
  • In caso di coesistenza di tassa e canone l'art. 63 stabilisce che dall'importo maggiore va detratto l'importo minore e che il soggetto versa la differenza residua; non si deve interpretare tale disposizione nel senso che la T.O.S.A.P. costituisca un tetto massimo sempre insuperabile
  • Le contestazioni sul metodo di calcolo devono verificare prioritariamente quale norma statale e quale regolamento locale trovino applicazione: se sussiste l'opzione regolamentare al canone (art.63) occorre rispettare i criteri ivi indicati; le argomentazioni basate su criteri della T.O.S.A.P. sono rilevanti solo se la tassa è quella effettivamente applicata
  • Per impugnare con successo un avviso di pagamento relativo a canoni per occupazioni permanenti di aziende di pubblici servizi, il ricorrente deve dimostrare che l'ente locale non si sia effettivamente uniformato al testo e ai criteri dell'art.63 (come modificato), o che il regolamento locale sia viziato; semplici richiami a circolari o a criteri "sostanzialistici" in tema T.O.S.A.P. sono insufficienti quando il canone è previsto e calcolato secondo art.63

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