Cassazione Civile, Sentenza n. 25151/2025 del 14/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 9741/2022 della Corte di Cassazione, che presentava un palese contrasto tra la motivazione (nella quale la Corte aveva ritenuto fondato il primo motivo relativo alla validità di una clausola contrattuale d'appalto) e il dispositivo (che aveva integralmente rigettato il ricorso). A monte, il primo motivo impugnava la declaratoria di nullità di una clausola contrattuale che posticipava la decorrenza degli interessi moratori al momento dell'erogazione del finanziamento all'appaltante, sollevando questioni di interpretazione dell'art. 4, c.3, legge 10.12.1981 n. 741 e del D.P.R. n. 1063/1962.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c., rilevando una palese divergenza "ictu oculi" tra motivazione e dispositivo. Ha ordinato la rettifica dell'ordinanza n. 9741/2022: sostituzione di frasi indicate nella motivazione per dichiarare che il primo motivo di ricorso è fondato; soppressione di parti che condannavano la ricorrente alle spese; integrazione del dispositivo con la declaratoria di accoglimento del primo motivo, la cassazione dell'impugnata sentenza e il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Le spese del procedimento sono compensate.
Norme richiamate
legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3
l'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, senza necessità di apposite domande e riserve.
Tradizionalmente interpretato come divieto di pattuizioni che dilazionino la decorrenza degli interessi; nella fattispecie la Corte, richiamando orientamenti giurisprudenziali più recenti, ha ritenuto che tale divieto non sia una norma di carattere imperativo assoluto e che una clausola che fissi l'esigibilità del credito alla concreta disponibilità dei finanziamenti possa validamente determinare il termine dell'adempimento, senza configurare una rinuncia preventiva al diritto agli interessi.
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (artt. 35 e 36)
Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R.16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni. Sono nulli i patti in contrario o in deroga.
Richiamato come disciplina che storicamente limita i termini di pagamento e dichiara nulli i patti in deroga; tuttavia la Corte prende atto della giurisprudenza che consente, in concreto, pattuzioni che determinano il momento dell'esigibilità in relazione alla concreta disponibilità dei finanziamenti.
art. 287 c.p.c.
Norma procedurale che consente la correzione degli errori materiali nella sentenza quando vi è una evidente discrepanza tra l'intendimento del giudice e la sua espressione scritta; applicata positivamente per rettificare il dispositivo in conformità alla motivazione.
art. 288 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento di correzione degli errori materiali insieme all'art. 287; disciplina collegata alle rettifiche formali del provvedimento.
art. 391-bis c.p.c.
Citato come possibile riferimento normativo per la correzione di vizi materiali delle decisioni della Corte di cassazione; utilizzato dalla giurisprudenza a supporto della rettifica formale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte distingue chiaramente tra errore materiale (correggibile ex art. 287) e errore revocatorio che incide sulla formazione del giudizio di fatto; nel caso di specie non si è in presenza di revocazione ma di errore materiale.
art. 276 c.p.c.
Citato per spiegare che il procedimento di correzione non è soggetto al principio di immutabilità del giudice, inteso come 'stesso ufficio giudiziario' e non necessariamente la stessa persona fisica.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. è ammissibile quando sussiste una evidente discrepanza 'ictu oculi' tra motivazione e dispositivo che non incide sulla sostanza della decisione ma riguarda la sua manifestazione grafica.
- Il rimedio corretto per una svista formale è il ricorso per correzione e non la revocazione: la revocazione (art. 395) è riservata agli errori di fatto che incidono sulla formazione del giudizio e richiedono più approfondita verifica.
- In controversie su clausole contrattuali che collegano l'esigibilità del pagamento all'effettiva acquisizione di finanziamenti, la giurisprudenza più recente può ritenere valida la clausola quando essa determina il termine dell'adempimento (non costituisce rinuncia preventiva agli interessi); gli interessi moratori sono comunque dovuti se l'appaltante ha ricevuto i fondi e poi ritarda il pagamento oltre il termine pattuito.
- Per impugnare una decisione che contiene un palese contrasto interno, è essenziale documentare la discrepanza fra motivazione e dispositivo e chiedere la rettifica formale; se la discrepanza non è manifestamente rilevabile, si rischia il mancato accoglimento o la necessità di altre impugnazioni.
- In caso di rettifica favorevole il giudice può modificare il dispositivo, eliminare condanne alle spese e disporre il rinvio ad altra corte per la prosecuzione del giudizio sul merito.
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