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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16088/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, già condannata in giudizio abbreviato dalla corte di merito a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e a un mese di arresto per concorso in detenzione abusiva di arma comune da sparo, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello; 2) inosservanza di norme processuali che sarebbero assistite da nullità, con richiamo agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta genericità dei motivi di appello. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e ha rilevato che esse erano prive di specificità, perché non indicavano in modo concreto le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle doglianze. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva motivato congruamente la genericità dell'appello, richiamando il principio per cui è inammissibile il motivo che si limiti a chiedere riduzione della pena, attenuanti generiche e benefici di legge con formule di stile, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice. La Corte ha anche rilevato che la pena base era stata fissata al minimo edittale, le attenuanti generiche erano state concesse nella massima estensione consentita e i benefici ulteriormente invocati non erano stati specificamente indicati; inoltre la pena irrogata risultava incompatibile con sospensione condizionale e non menzione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per i capi di imputazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato quale disposizione incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato al capo A.

  • art. 697 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice per il reato contestato al capo B, relativo alla detenzione abusiva di armi.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro processuale, ma le censure sono state ritenute generiche e non specificamente argomentate.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente come parametro processuale, senza specifiche deduzioni idonee a fondare il motivo di ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di appello o di ricorso che si limiti a formule di stile per chiedere riduzione della pena, attenuanti generiche o benefici di legge, senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la richiesta.
  • La censura contro una declaratoria di genericità dei motivi di appello deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e indicare specificamente quali argomenti siano stati trascurati.
  • Quando il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale e concesso le attenuanti generiche nella massima estensione consentita, è necessario indicare in modo preciso quali ulteriori benefici o riduzioni si assumano illegittimamente negati.
  • La deduzione di violazione di norme costituzionali o convenzionali non è sufficiente se non è accompagnata da un concreto sviluppo argomentativo che colleghi tali parametri alle specifiche omissioni o violazioni denunciate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende quando ricorrano profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleStupefacentiArmi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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