Cassazione Civile, Ordinanza n. 02544/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di rettifica IMU 2019 relativo a sette unità immobiliari di sua proprietà, contestando in particolare la pretesa impositiva su due cespiti di via G. Bausan ritenuti abitazione principale e pertinenza, quindi esenti, e su un ulteriore cespite di via Ascensione che assumeva di proprietà di terzi. Aveva inoltre dedotto difetto di motivazione, illegittimità di sanzioni e interessi e dei criteri di calcolo. Il Comune si era opposto sostenendo che la contribuente non avesse residenza anagrafica nell’unità immobiliare agevolata, ma in altra unità del medesimo stabile, di proprietà del padre, già fruitrice dei benefici per abitazione principale. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Corte tributaria di secondo grado, invece, aveva accolto l’appello, valorizzando la certificazione anagrafica e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 sull’abitazione principale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, perché dalla documentazione prodotta emergeva che la contribuente non aveva residenza anagrafica nell’immobile oggetto di accertamento e non poteva dunque beneficiare dell’esenzione IMU.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Comune. Ha richiamato l’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, chiarendo che, venuto meno il riferimento al nucleo familiare, l’esenzione per abitazione principale richiede comunque la compresenza di due requisiti in capo al soggetto: dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile. Poiché dagli atti risultava che la contribuente aveva residenza anagrafica in un diverso cespite, fino al luglio 2019, la Corte ha ritenuto insussistente uno dei requisiti essenziali per l’agevolazione fiscale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
"L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa... Per abitazione principale si intende l’immobile... nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
L’esenzione IMU per abitazione principale richiede la dimora abituale e la residenza anagrafica; la Corte, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale, ha escluso che il beneficio spetti in mancanza della residenza anagrafica del soggetto nel cespite agevolato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come norma processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.
sentenza Corte costituzionale n. 209/2022
Ha eliminato il riferimento al nucleo familiare dalla nozione di abitazione principale, rendendo decisivi, ai fini dell’esenzione, la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, il contribuente deve dimostrare cumulativamente la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di agevolazione.
- Dopo l’intervento della Corte costituzionale sulla nozione di abitazione principale, il riferimento al nucleo familiare non può essere utilizzato per ampliare il beneficio oltre i requisiti espressamente richiesti al possessore.
- Se dagli atti risulta che la residenza anagrafica del proprietario è in un diverso immobile, manca un requisito essenziale dell’agevolazione e l’imposta va applicata secondo l’aliquota ordinaria.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che riconosca l’esenzione IMU in presenza di un accertato difetto della residenza anagrafica nel cespite agevolato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02397/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02398/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02401/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02418/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_civile · 5 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02421/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →