Cassazione Civile, Sentenza n. 543/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore autostradale)
La controversia
Il danneggiato convenne il gestore autostradale chiedendo il risarcimento dei danni subiti quando, mentre percorreva l’autostrada, urtò un tronco d’albero caduto sulla carreggiata dalla scarpata sovrastante. Riportò fratture guarite in 180 giorni e un’invalidità permanente del 40%. Con sentenza non definitiva del novembre 2012 il Tribunale attribuì al fatto illecito del gestore una quota causale di due terzi e riconobbe 177.722 euro per danno non patrimoniale; proseguì il giudizio per il danno patrimoniale, dedotto come perdita dei redditi derivanti da contratti per attività di collaudatore di moto da gara e team manager. Il Tribunale di Imperia, il 1° aprile 2014, liquidò per tale voce ulteriori 8.059.416,49 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto. In parziale accoglimento dell’appello del gestore, la Corte d’appello di Genova limitò a dieci anni, anziché quattordici, il periodo di proiezione dell’attività lavorativa e ridusse il risarcimento patrimoniale a 5.927.991,25 euro, detratti i compensi comunque percepiti e applicata la riduzione di un terzo per concorso di colpa. La società ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia sulla dedotta persistente capacità del danneggiato di lavorare e sulla mancata prova dei redditi netti percepiti dopo il sinistro, considerato che avrebbe continuato a svolgere attività di team manager; (2) omessa pronuncia sulla mancata attualizzazione del danno futuro da lucro cessante e sulla decorrenza di rivalutazione e interessi sull’intero importo dalla data del sinistro, anziché dalle date in cui i singoli redditi sarebbero maturati; (3) motivazione apparente e omessa riguardo alla prova della coesistenza e rilevanza dei tre contratti, anche in considerazione della clausola di esclusiva prevista nel contratto con una delle società e della mancata spiegazione circa il terzo contratto; (4) motivazione apparente o contraddittoria circa la ragione per cui risultavano documentati compensi per soli 196.000 euro, riferiti a 18 mesi di attività con una società, e circa la possibilità di quantificare comunque i mancati introiti attesi dai tre contratti, tenuto conto delle rispettive date di stipula e di avvio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la Corte d’appello aveva implicitamente considerato irrilevante la residua capacità lavorativa, poiché il danno riconosciuto riguardava la perdita di concrete e specifiche aspettative reddituali derivanti da contratti in corso, interrotti e non ripresi. Ha rigettato il terzo motivo: la motivazione, letta nel suo complesso e alla luce delle prove testimoniali e documentali, rendeva comprensibile la valutazione circa la coesistenza dei tre rapporti; la clausola di esclusiva regolava la condotta delle parti del relativo contratto, ma non escludeva di per sé la realtà fattuale degli altri contratti. Ha accolto il quarto motivo: la motivazione sulla quantificazione dei redditi perduti era obiettivamente incomprensibile perché la spiegazione adottata non era compatibile con le date dei contratti, e non chiariva perché, pur essendo documentati compensi per soli 196.000 euro in dipendenza di uno di essi, si potessero stimare i mancati introiti di tutti e tre nella misura riconosciuta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del quarto. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che le spese del procedimento incidentale di inibitoria potranno essere esaminate dal giudice di rinvio sulla base della documentazione prodotta. In via incidentale, ha chiarito che il danno da redditi non percepiti, quando i relativi periodi sono già trascorsi al momento della decisione, è danno già prodottosi; rivalutazione e interessi compensativi vanno calcolati considerando i singoli incrementi di perdita alle rispettive date di maturazione, e non l’intero importo unitariamente dalla data del sinistro.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, o su un motivo d’appello, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice ogni statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio o sul motivo di gravame, mentre rientra nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e soggiace pertanto ai relativi limiti di ammissibilità ogni altra censura che riguardi il quomodo della motivazione.
L’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo in assenza di qualsiasi statuizione sul motivo o sulla domanda; le censure che investono il modo in cui il giudice ha motivato attengono invece al vizio di motivazione e ai suoi specifici limiti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Come questa Corte ha più volte chiarito, il vizio di motivazione omessa o apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è configurabile (solo) quando la motivazione, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La motivazione apparente è denunciabile come error in procedendo quando, pur materialmente presente, non consente di individuare il fondamento della decisione né il ragionamento seguito; non basta una motivazione criticabile o non persuasiva se la sua ratio resta intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Sotto tale profilo, com’è stato ulteriormente precisato, “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione deve consistere in un’anomalia radicale, rilevabile dal testo della sentenza e attinente all’esistenza stessa della motivazione; non è sufficiente contestarne la mera insufficienza o chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Questa, infatti, a ben vedere, riguarda il regolamento di quel contratto, ossia il dover essere della condotta delle sole parti ad esso vincolate (art. 1372 c.c.), ma di per sè non esclude l’essere di quella condotta, nè dunque la realtà fattuale degli altri contratti (ancorchè, in ipotesi, implicante per il F. violazione di quella clausola, l’unica legittimata a farla valere essendo però eventualmente la controparte di quel contratto, ossia MV Agusta).
La clausola di esclusiva vincola le parti del contratto cui accede e non esclude, di per sé, la realtà fattuale di altri rapporti contrattuali; l’eventuale violazione della clausola può essere fatta valere dalla controparte contrattuale legittimata.
La produzione è rituale, trattandosi di documentazione relativa al procedimento incidentale ai sensi dell’art. 373 c.p.c., che non era possibile allegare anteriormente al deposito del ricorso in quanto ovviamente di formazione successiva allo stesso.
È ammissibile la produzione, ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., della documentazione relativa a un procedimento incidentale formatasi dopo il deposito del ricorso, non essendo possibile allegarla prima.
La produzione è rituale, trattandosi di documentazione relativa al procedimento incidentale ai sensi dell’art. 373 c.p.c., che non era possibile allegare anteriormente al deposito del ricorso in quanto ovviamente di formazione successiva allo stesso.
La documentazione relativa al procedimento incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva, se formatasi successivamente al ricorso, può essere prodotta ritualmente in cassazione; nel caso di cassazione con rinvio, le relative competenze sono rimesse all’esame del giudice di rinvio.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su un motivo d’appello ricorre soltanto se il giudice non ha espresso alcuna statuizione su di esso; una risposta implicita o una valutazione che ne comporti il rigetto esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., mentre le critiche al quomodo della motivazione seguono la disciplina dei vizi motivazionali.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione e il percorso logico seguito. La censura di legittimità non consente di contestare la mera sufficienza della motivazione o di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Una clausola di esclusiva disciplina il comportamento delle parti del contratto che la contiene e non esclude, di per sé, la prova dell’esistenza fattuale di altri rapporti contrattuali; l’eventuale violazione della clausola è fatta valere dalla controparte legittimata.
- Se la motivazione sulla quantificazione del lucro cessante presenta un contrasto irriducibile tra la regola logica enunciata e le date dei rapporti contrattuali, tale da rendere incomprensibile la stima dei redditi perduti, la decisione è viziata e va cassata con rinvio.
- Quando i periodi nei quali i redditi sarebbero maturati sono già trascorsi al momento della decisione, la perdita patrimoniale si è già prodotta. Se le singole perdite reddituali si verificano in date diverse, la rivalutazione deve essere calcolata progressivamente sulle perdite maturate alle rispettive date, aggiungendo ciascun successivo incremento alla somma già rivalutata; gli interessi compensativi seguono la stessa base progressiva.
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