Cassazione Civile, Ordinanza n. 25076/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società aveva incaricato il professionista di promuovere un'azione revocatoria relativa a un atto di compravendita compiuto dal proprio debitore. L'azione era stata poi accolta nei gradi di merito, ma la società sosteneva che il professionista avesse trascritto tardivamente la domanda giudiziale nei registri immobiliari, solo nel 1996 a fronte dell'incarico risalente al 1990. Secondo la società, tale ritardo le aveva fatto perdere la possibilità di far valere utilmente il proprio credito sul bene recuperato alla garanzia patrimoniale del debitore, poiché nel frattempo era intervenuta un'iscrizione ipotecaria di una banca sul medesimo immobile e, in sede di espropriazione immobiliare, il ricavato era stato destinato al creditore ipotecario. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata perché, pur ritenuto l'inadempimento professionale, non era stata provata l'esistenza del danno e del nesso causale. In appello la società insisteva sulla possibilità di chiedere l'assegnazione del bene e, nel corso del gravame, introduceva anche una domanda di risarcimento da perdita di chance e contestava l'omessa considerazione della documentazione relativa alla vendita forzata del bene e alla distribuzione del ricavato. Con il ricorso per cassazione deduceva: omessa pronuncia sull'asserita impossibilità di chiedere l'assegnazione a prezzo favorevole; violazione delle norme sulle domande nuove e sulle preclusioni in appello per avere la Corte dichiarato inammissibile la domanda da perdita di chance; violazione delle medesime norme e omesso esame/falsa valutazione per la mancata ammissione di documenti sopravvenuti sulla procedura esecutiva; nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto la domanda risarcitoria, escludendo la prova di un danno attuale. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda nuova di risarcimento da perdita di chance, poiché in primo grado era stato chiesto solo il risarcimento del danno concreto e non anche della mera perdita della possibilità di conseguire il risultato. Ha inoltre giudicato inammissibile il motivo relativo ai documenti e al fatto sopravvenuto, perché la censura non si confrontava con l'accertamento della conoscenza, da parte del nuovo difensore, delle vicende esecutive; ha però corretto la motivazione della Corte territoriale precisando che alcuni documenti formatisi in appello avrebbero potuto astrattamente essere ammessi ex art. 702-quater c.p.c., ma senza incidenza sul decisum, poiché mancava comunque la prova che la società avesse effettivamente chiesto l'assegnazione del bene e che, quindi, l'inadempimento professionale avesse prodotto un danno concreto. Ha infine escluso l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., ritenendola implicitamente rigettata per difetto di soccombenza del resistente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e resta l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
la mancata pronuncia non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata e rigettata, anche implicitamente o in via sostanziale.
in appello non sono ammesse domande nuove; la nuova domanda di perdita di chance, fondata su causa petendi diversa, è inammissibile.
nel rito sommario sono ammissibili in appello i documenti che la parte non abbia potuto produrre nel primo grado per causa non imputabile.
la condanna per responsabilità aggravata presuppone la soccombenza della parte contro cui è richiesta.
l'assegnazione del bene può avvenire solo a un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti con prelazione anteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, può sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 353 del 1990
nel regime delle preclusioni, la novità della domanda è rilevabile anche d'ufficio.
Massime di principio
- L'azione revocatoria accolta rende inefficace l'atto dispositivo, ma non attribuisce al creditore vittorioso un privilegio sul bene: ai fini della soddisfazione sul ricavato egli resta soggetto alla concorrenza dei creditori assistiti da prelazione o garanzia reale.
- Il danno da responsabilità professionale non può essere riconosciuto in assenza di prova del pregiudizio concreto e del nesso causale tra l'inadempimento e la perdita patrimoniale allegata.
- La perdita di chance, anche patrimoniale, costituisce una domanda con causa petendi autonoma rispetto al risarcimento del danno attuale e deve essere dedotta tempestivamente; non può essere introdotta per la prima volta in appello.
- Per configurare la perdita di chance occorre provare la perdita di una concreta possibilità favorevole, non la certezza del risultato finale.
- La mancata deduzione o prova dell'effettiva richiesta di assegnazione del bene esecutato impedisce di affermare che la negligenza del difensore abbia causato un danno attuale risarcibile.
- La produzione in appello di documenti formatisi dopo la sentenza di primo grado può essere ammissibile se il documento ha autonoma rilevanza e la formazione successiva non è imputabile alla parte, ma l'ammissibilità del documento non sana l'assenza di prova del danno.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone che la parte contro cui è proposta risulti soccombente nel giudizio principale.
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