Cassazione Penale, Ordinanza n. 10745/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova deducendo un solo motivo: l'errata qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata come rapina tentata e non come rapina consumata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; mentre la rapina impropria è consumata quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa, senza che sia necessario un effettivo impossessamento quale evento del reato.
Norme richiamate
Non citato testualmente nel provvedimento; il testo richiama la rapina impropria come fattispecie oggetto della controversia, ma non indica l'articolo. In base al contenuto, la questione riguarda la distinzione tra tentativo e consumazione della rapina impropria.
La Corte richiama il principio del tentativo: sono necessari atti idonei e un mancato compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
Non citato espressamente, ma la decisione si fonda sulla nozione di rapina impropria e sulla sua consumazione dopo la sottrazione, con violenza o minaccia per assicurare il possesso o l'impunità.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rapina impropria è consumata quando, dopo la sottrazione della cosa mobile altrui, l'agente usa violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa; non è necessario che si realizzi un ulteriore impossessamento come evento autonomo.
- Il tentativo di rapina impropria è configurabile solo se gli atti idonei alla sottrazione non vengono portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente e la violenza o minaccia interviene per assicurare l'impunità.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una qualificazione giuridica incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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