Sentenza del 22/03/2017 n. 7246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa, a seguito di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, per gli anni 2000 e 2001. La CTR della Lombardia aveva confermato l’illegittimità della cartella perché l’Ufficio non aveva previamente comunicato l’esito del controllo automatizzato e invitato la contribuente a fornire chiarimenti e documenti. L’Agenzia ha contestato: (1) che il ricorso originario fosse inammissibile per carenza d’interesse, non avendo la contribuente allegato incertezze rilevanti nella dichiarazione; (2) che la comunicazione preventiva fosse obbligatoria ai sensi dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente; (3) la motivazione della CTR sulla sussistenza di tali incertezze; e (4) che l’invio della comunicazione previsto dall’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 fosse una mera facoltà dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la questione dell’esistenza di incertezze nella dichiarazione attiene al merito e non alla sussistenza dell’interesse a ricorrere. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, precisando che la comunicazione conseguente al controllo automatizzato tutela anche il contribuente, ma che la nullità del provvedimento di liquidazione per omessa comunicazione prevista dall’art. 6, comma 5, ricorre soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il terzo motivo, relativo alla motivazione della CTR su tali incertezze, è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni eventualmente assorbite e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Non è quindi stata definita in via conclusiva la legittimità della cartella.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
la sanzione della nullità dei provvedimenti emessi all'esito dell'attività di liquidazione è prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, (statuto dei diritti del contribuente) esclusivamente "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" e l'Ufficio non provveda ad "invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta"
L’omesso invito preventivo non determina automaticamente la nullità dell’atto di liquidazione: la nullità opera se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e l’Ufficio non invita il contribuente a chiarire o a produrre i documenti, assegnandogli un termine congruo non inferiore a trenta giorni. La regola si applica anche quando dalla liquidazione emerga un rimborso inferiore a quello richiesto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
Va rilevato che la comunicazione prevista dal citato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 - bis, comma 3, presuppone che dal controllo automatico sia emerso "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" e, in tal caso, essa è finalizzata non solo ad "evitare la reiterazione di errori" e "consentire la regolarizzazione degli aspetti formali", essendo anche stabilito (nel testo vigente a seguito del D.Lgs. n. 32 del 2001 ) che "qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione": ne consegue che la finalità di tutela del contribuente non può ritenersi estranea alla previsione normativa.
Quando il controllo automatizzato rileva un risultato diverso da quello dichiarato, la comunicazione consente di correggere errori e regolarizzare aspetti formali, ma serve anche a permettere al contribuente di segnalare dati o elementi trascurati o valutati erroneamente e di fornire chiarimenti entro trenta giorni. La comunicazione ha quindi anche una funzione di tutela del contribuente; la nullità per la sua omissione resta tuttavia soggetta alle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, la comunicazione di un esito diverso da quello dichiarato non è concepita esclusivamente come strumento interno di correzione dell’attività amministrativa: consente anche al contribuente di individuare e contestare errori nella liquidazione.
- L’omessa comunicazione non comporta, da sola, la nullità della cartella o dell’atto di liquidazione. Per la nullità prevista dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 occorrono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e l’omesso invito a fornire chiarimenti o documenti.
- La contestazione dell’assenza di incertezze nella dichiarazione riguarda il merito della domanda e non, di per sé, l’interesse del contribuente a impugnare l’atto.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla validità della cartella: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e valutare, nel caso concreto, se sussistessero incertezze rilevanti e quali conseguenze ne derivino.
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