Sentenza n. 5467/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a seguito di Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario: - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l'Allegato – Parte integrante 1, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione regionale di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, la determinazione della Regione Emilia-Romagna che quantificava gli importi asseritamente dovuti, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi al meccanismo del payback. La ricorrente aveva dedotto profili di illegittimità degli atti e chiesto il loro annullamento, allo scopo di non effettuare alcun pagamento. Nel corso del giudizio, con istanza del 21 gennaio 2026, ha chiesto la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima avrebbe potuto essere dichiarata soltanto in presenza dell'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta non soddisfa la domanda demolitoria, originariamente diretta a ottenere l'annullamento degli atti e l'azzeramento dell'obbligo di pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, poiché ha fatto venir meno l'utilità concreta perseguibile dalla ricorrente mediante la decisione. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, c.p.a. e dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione ha consentito alla società di definire la propria posizione mediante il pagamento della quota ridotta; tale pagamento ha fatto venir meno l'interesse concreto alla decisione sulla domanda di annullamento.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità della controversia e al suo andamento processuale.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione abbia annullato d'ufficio l'atto oggetto della domanda demolitoria o che sia altrimenti venuta meno, in modo satisfattivo, la pretesa azionata; il mero pagamento o adempimento dell'obbligazione controversa non soddisfa la domanda di annullamento e non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento effettuato dal ricorrente in corso di causa può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza, facendo venir meno l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla pronuncia giudiziale.
- Quando la domanda di annullamento è stata proposta per evitare integralmente un pagamento e il ricorrente, nelle more del giudizio, effettua il pagamento di una quota ridotta prevista dalla legge, il giudizio può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il pagamento non comporta l'annullamento degli atti impugnati.
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