Cassazione Penale, Ordinanza n. 03054/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova, contestando l'esclusione del collegamento tra le espressioni da lui pronunciate e l'attività dei pubblici ufficiali destinatari delle frasi. Dal testo risulta che la difesa sosteneva l'assenza del nesso rilevante ai fini dell'art. 337 c.p. tra le espressioni rivolte e l'atto o l'attività svolta dai pubblici ufficiali. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con un passaggio decisivo della sentenza impugnata, cioè il fatto che le espressioni erano state pronunciate mentre le guardie penitenziarie si occupavano della somministrazione di terapie nelle varie celle.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura fosse apodittica e non si misurasse con la concreta ricostruzione fattuale effettuata in appello, incentrata sulla concomitanza temporale tra le espressioni offensive e l'attività istituzionale svolta dalle guardie penitenziarie. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene richiamato come norma che richiede un collegamento rilevante tra le espressioni rivolte all'agente e l'attività svolta dal pubblico ufficiale; nel caso concreto tale collegamento è stato ritenuto non escluso dal giudice di merito e la doglianza difensiva è stata giudicata non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 337 c.p., il giudice può valorizzare il nesso tra le espressioni rivolte al pubblico ufficiale e l'attività concretamente svolta in quel momento, anche quando l'azione pubblica si inserisca in un contesto operativo diverso dalla tradizionale esecuzione di un atto formale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza misurarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli elementi fattuali decisivi posti a base della decisione.
- La deduzione difensiva che escluda in modo apodittico il collegamento tra condotta e attività del pubblico ufficiale non è idonea a scardinare una motivazione di merito che abbia individuato una precisa concomitanza funzionale e temporale tra le espressioni contestate e l'attività istituzionale svolta.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa previsione normativa.
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