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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17377/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna modifica della decisione di merito impugnata, che resta ferma quanto al trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 4 ottobre 2024, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., quindi sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che il motivo è generico, perché formulato in modo astratto e privo di specifiche ragioni di diritto e di concreti dati fattuali a sostegno della censura. La sentenza impugnata, per contro, aveva motivato sulla dosimetria sanzionatoria richiamando per relationem le ragioni già espresse dal giudice di primo grado, ritenute adeguate; inoltre il motivo di appello era già generico e dunque inammissibile, con conseguente insussistenza di un onere motivazionale specifico del giudice di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla determinazione della pena richiede una critica specifica e non astratta; la motivazione sul punto è sufficiente se il giudice di appello aderisce per relationem alla congrua motivazione del primo giudice, specie quando il motivo di appello era già generico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censura la dosimetria della pena deve indicare in modo puntuale quali specifici parametri dell'art. 133 c.p. sarebbero stati male applicati o trascurati; deduzioni meramente astratte o assertive sono generiche e inammissibili.
  • Quando il giudice di appello richiama per relationem una motivazione di primo grado già congrua sulla pena, la motivazione è sufficiente se il devolutum non conteneva censure specifiche e autosufficienti.
  • La genericità del motivo di appello può riflettersi sul ricorso per cassazione, nel senso che non impone al giudice di secondo grado un onere motivazionale rafforzato su aspetti non devoluti in modo puntuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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