Cassazione Penale, Ordinanza n. 24111/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per invasione di terreni o edifici. Il ricorso articolava tre censure: con la prima si contestava la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p.; con la seconda si lamentava il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; con la terza si censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza adeguato confronto con la motivazione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 633 c.p. e motivato sulla consapevolezza della violazione da parte dell'imputato. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, evidenziando che lo stato di necessità era escluso dalla mancanza di prova e dalla natura non transeunte dell'occupazione abusiva, dimostrata anche da lavori di ristrutturazione, e che la particolare tenuità del fatto non era configurabile in ragione dell'annosa occupazione. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
integra il reato di invasione di terreni o edifici quando ricorrano gli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie e risulti la consapevolezza della violazione da parte dell'agente
art. 54 c.p.
la scriminante dello stato di necessità richiede una prova positiva della situazione di pericolo e non può essere riconosciuta quando l'occupazione abusiva abbia carattere non transeunte
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti un disvalore non minimo, quale un'occupazione abusiva protratta nel tempo
art. 633 cod. pen.
norma incriminatrice correttamente applicata dalla Corte di merito in relazione alla condotta di invasione
art. 54 cod. pen.
scriminante non riconosciuta per mancanza di prova e per la stabilità dell'occupazione
articolo 131 bis cod. pen.
causa di non punibilità negata per l'annosa occupazione
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già sottoposte al giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Nel reato di invasione di terreni o edifici, la responsabilità è correttamente affermata quando il giudice di merito accerti sia gli elementi oggettivi della condotta sia la consapevolezza dell'illiceità da parte dell'agente.
- La scriminante dello stato di necessità non può essere riconosciuta in assenza di prova della situazione giustificativa e quando la condotta contestata presenti carattere stabile o protratto nel tempo.
- La particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando la condotta abbia una durata apprezzabile e un disvalore non minimo, come nel caso di un'occupazione abusiva annosa.
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