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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24839/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un ruolo e una cartella di pagamento emessi a seguito di controllo automatizzato per omessi o tardivi versamenti relativi a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2002. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché l'atto era stato spedito in busta chiusa e non in plico senza busta, ritenendo violato l'art. 16 del d.lgs. 546/1992. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 53 del d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 156 c.p.c., sostenendo che la spedizione in busta chiusa costituisse al più una mera irregolarità, non avendo controparte contestato né il contenuto della busta né la riferibilità dell'atto al mittente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'invio dell'atto di appello per posta in busta chiusa anziché in plico senza busta integra una mera irregolarità quando non siano contestati né il contenuto della busta né la riferibilità dell'atto alla parte. Poiché nel caso concreto tali profili non erano stati contestati, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è stata cassata. La causa è stata rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    "le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento"

    Nel processo tributario la spedizione postale dell'atto è prevista in plico senza busta; l'invio in busta chiusa, se non contestato nel contenuto e nella riferibilità, non determina automaticamente inammissibilità ma soltanto irregolarità.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in combinazione con l'art. 16 per la disciplina delle modalità di proposizione/trasmissione degli atti nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma invocata a sostegno della dedotta violazione processuale sull'appello tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per il principio di conservazione degli atti processuali, tale per cui la nullità non è pronunciabile quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la spedizione dell'atto introduttivo o dell'appello in busta chiusa, in luogo del plico senza busta previsto dalla legge, non comporta di per sé l'inammissibilità dell'atto se non vi sia contestazione sul contenuto della busta e sulla riferibilità dell'atto alla parte.
  • L'inammissibilità non può essere dichiarata quando la forma irregolare dell'invio non abbia inciso sulla funzione di conoscibilità e identificabilità dell'atto e la controparte non abbia sollevato contestazioni specifiche.
  • Quando l'irregolarità della notificazione o trasmissione dell'atto è priva di effetti pregiudizievoli e l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, opera il principio di conservazione ex art. 156 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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