Cassazione Civile, Ordinanza n. 35082/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e dell'adesione del Comune controricorrente, dichiarando estinto il processo. Ha inoltre escluso qualsiasi statuizione sulle spese, in ragione dell'avvenuta accettazione della rinuncia, e ha precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte del Comune, delle funzioni di comandante del servizio di polizia municipale già attribuite a un dipendente comunale. Il dipendente aveva impugnato la delibera comunale chiedendo il ripristino delle precedenti mansioni, sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo e avesse determinato un demansionamento. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con richiesta di compensazione delle spese. Il Comune ha aderito formalmente alla rinuncia, accettando anche la compensazione delle spese.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui utilizzata dal ricorrente prima della decisione con conseguente estinzione del processo a fronte dell'accettazione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato, in considerazione dell'esito estintivo della controversia.
richiamata quale fonte modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese se le parti hanno concordato la compensazione o comunque risulta l'adesione alla rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando l'esito del processo non rientra nelle ipotesi presupposte dalla norma, dovendosi considerare la concreta definizione della controversia.
Come è indicizzato
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