Cassazione Civile, Ordinanza n. 12753/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione di errore materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella decisione il ricorso avversario era stato dichiarato inammissibile e, in motivazione, era stata riconosciuta la distrazione delle spese in favore dei difensori che avevano reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Tuttavia, nel dispositivo la formula sulla distrazione era stata collocata in modo disordinato: risultava aggiunta, dopo il riferimento al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, anziché al capo di condanna alle spese. Il ricorso mirava quindi a riallineare il dispositivo alla volontà espressa in motivazione, eliminando l’inciso impropriamente collocato e inserendo la formula di distrazione nel punto corretto. La controparte non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo che dal testo della precedente ordinanza emergesse chiaramente un mero lapsus calami nella redazione del dispositivo. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza n. 24946/2021 nel senso richiesto: la formula "con distrazione in favore degli avvocati..." deve essere aggiunta al capo di condanna alle spese di lite e deve essere eliminata dal capo relativo al contributo unificato. Non è stata pronunciata condanna alle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
consente la correzione dell’errore materiale quando dal testo del provvedimento emerga con chiarezza un mero lapsus redazionale, senza alterare il contenuto decisorio sostanziale.
la distrazione delle spese presuppone la dichiarazione del difensore di aver anticipato o non riscosso gli onorari; in presenza di tale dichiarazione la distrazione va riportata nel capo sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il riferimento al raddoppio del contributo unificato non deve essere contaminato dalla formula di distrazione delle spese, che è logicamente e processualmente distinta.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto.
regola gli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento da parte della cancelleria.
indica la trattazione camerale del ricorso per correzione dopo la rinnovazione della notifica.
null
Massime di principio
- L’errore materiale nel dispositivo di un provvedimento è correggibile quando risulti ictu oculi dal confronto tra motivazione e dispositivo e consista in un mero lapsus calami, senza necessità di rimettere in discussione la decisione di merito.
- La formula di distrazione delle spese deve essere collocata nel capo che regola la condanna alle spese e non nel capo relativo al contributo unificato, poiché i due effetti processuali sono distinti e non cumulabili nella stessa clausola in modo improprio.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, l’accoglimento non comporta di regola una autonoma statuizione sulle spese del procedimento quando la correzione attiene a un mero errore redazionale e la controparte non svolge difese.
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