Cassazione Civile, Ordinanza n. 22108/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di risarcimento proposta da una società incorporante nei confronti dell'ex amministratore della società incorporata, per il danno asseritamente derivato dall'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008. Il convenuto aveva chiamato in garanzia il soggetto incaricato della predisposizione/presentazione della dichiarazione, e la domanda era stata estesa anche a quest'ultimo e agli assicuratori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva poi condannato in solido due convenuti al pagamento di una frazione delle sanzioni che sarebbero state dovute in caso di ravvedimento operoso. In sede di legittimità, la precedente ordinanza della Cassazione aveva accolto parzialmente il ricorso della società, ritenendo, tra l'altro, che in caso di fusione per incorporazione l'incorporante fosse tenuta a presentare la dichiarazione IVA anche per il periodo anteriore alla fusione, e che la mancata contestazione giudiziale degli atti dell'Amministrazione finanziaria fosse decisiva ai fini del concorso di colpa della società danneggiata. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, l'ordinanza avrebbe erroneamente affermato che essa non aveva contestato giudizialmente gli atti relativi all'IVA, agli interessi e alle sanzioni, mentre dagli atti di causa risultava che aveva promosso due giudizi tributari, uno contro l'avviso di pagamento e uno contro la cartella esattoriale, chiedendo l'accertamento del diritto all'utilizzo del credito IVA e il rimborso di sanzioni e interessi. Sosteneva dunque che il presupposto fattuale posto a base del giudizio sul concorso di colpa era frutto di un errore percettivo. Gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché la dedotta falsa percezione non risultava immediatamente dagli atti interni del giudizio di cassazione e, soprattutto, la circostanza invocata dalla ricorrente non era stata specificamente dedotta nel precedente ricorso per cassazione, ma emergeva solo da atti del giudizio di merito non ritualmente richiamati in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che il nucleo decisivo della precedente ordinanza consisteva nel rilievo che la società, pur consapevole dell'effettiva sussistenza del credito IVA, non aveva contestato giudizialmente l'avviso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria, e che tale ratio decidendi non era colpita dal ricorso per revocazione, il quale si limitava a riproporre censure già svolte, tentando di emendare le carenze del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale, risultare evidente e immediatamente rilevabile dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni del giudizio di legittimità, non concernere valutazioni o interpretazioni, essere decisivo e riguardare solo gli atti del giudizio di cassazione.
Gli atti e le allegazioni svolti nel giudizio di merito non sono spendibili in revocazione se non sono stati specificamente richiamati in sede di legittimità in modo idoneo a evidenziare il vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte richiama la disciplina del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro una pronuncia della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore consista in una svista percettiva oggettiva, immediatamente desumibile dagli atti interni del giudizio di legittimità e decisiva rispetto alla decisione resa.
- Non integra errore revocatorio la deduzione che presupponga una rivalutazione degli atti, una diversa lettura delle allegazioni o la riproposizione di questioni già dedotte nel ricorso per cassazione.
- Ai fini della revocazione non è sufficiente che il fatto asseritamente ignorato sia stato allegato nel giudizio di merito: occorre che sia stato ritualmente portato nel perimetro del giudizio di legittimità con specifica e pertinente deduzione.
- Se la ratio decidendi della decisione impugnata poggia su un fatto diverso da quello contestato nel ricorso per revocazione, il mezzo è inammissibile per difetto di pertinenza.
- L'errore di fatto revocatorio non può essere utilizzato per correggere le carenze strutturali o argomentative di un precedente ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →