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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29130/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio in materia valutaria avviato nei confronti di una persona fermata presso l'aeroporto di Milano-Malpensa con somme di denaro contante superiori a quelle dichiarate. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione al decreto dirigenziale che irrogava la sanzione; in appello, il destinatario della sanzione aveva chiesto l'annullamento del decreto o, subordinatamente, l'applicazione del pagamento in misura ridotta. La Corte d'appello aveva accolto il gravame, ritenendo tardivo il decreto sanzionatorio perché il termine di 180 giorni dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 195/2008 decorreva, secondo quella lettura, dalla ricezione del verbale da parte del trasgressore e non da quella da parte del Ministero. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 8, comma 3, e 4, comma 6, d.lgs. n. 195/2008, degli artt. 152 c.p.c. e 12 preleggi, sostenendo che il termine di sette giorni per la trasmissione del verbale al Ministero è ordinatorio, mentre quello di 180 giorni per l'adozione del decreto è l'unico perentorio e decorre dalla ricezione del verbale presso l'amministrazione, attestata dal protocollo informatico; ha inoltre affermato che la tempestività va valutata sulla data di adozione del decreto, non sulla notifica. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove e la prospettata illegittimità costituzionale della diversa lettura delle norme. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del Ministero, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: il termine perentorio di 180 giorni per l'adozione del decreto sanzionatorio decorre dalla data di trasmissione/ricezione dei verbali di contestazione presso il Ministero, mentre il termine di sette giorni previsto per la trasmissione dei verbali è ordinatorio; la data di ricezione può essere desunta dal protocollo informatico, che fa fede fino a querela di falso. In base a tale ricostruzione, il decreto del 12 luglio 2013, ricevuti i verbali il 20 febbraio 2013, risulterebbe tempestivo. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195

    Il termine di 180 giorni per l'adozione del decreto sanzionatorio è perentorio e decorre dalla ricezione dei verbali di contestazione da parte del Ministero; se vi è richiesta di audizione o valutazioni tecniche il termine è prorogato di 60 giorni.

  • art. 4, d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195

    Il termine di sette giorni per la trasmissione dei verbali di contestazione al Ministero è ordinatorio e non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, in mancanza di espressa previsione, un termine non è perentorio.

  • art. 12 disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione della disciplina sanzionatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per censurare l'apprezzamento delle prove da parte della Corte d'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo per censurare la valutazione del materiale probatorio, in particolare il provvedimento sanzionatorio e il protocollo informatico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento nel secondo motivo.

Massime di principio

  • In materia sanzionatoria, quando la legge prevede un termine perentorio per l'adozione del provvedimento finale e un termine diverso per la trasmissione interna degli atti, la decorrenza del termine perentorio va ancorata a un momento procedimentale certo e oggettivamente verificabile, interno all'amministrazione.
  • Il termine ordinatorio previsto per la trasmissione del verbale non incide sulla validità del decreto sanzionatorio, salvo espressa previsione normativa in senso diverso.
  • Ai fini del rispetto del termine perentorio per l'adozione della sanzione, rileva la data di emanazione del decreto e non la data della sua notificazione.
  • La data di ricezione dei verbali da parte dell'amministrazione può essere provata mediante le risultanze del protocollo informatico, che fa fede fino a querela di falso della data di arrivo della documentazione.
  • Quando il giudice di merito fonda l'annullamento della sanzione su una erronea individuazione del dies a quo del termine perentorio, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto corretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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