Sentenza del 01/09/2021 n. 71 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposta di registro - Interpretazione degli atti - Sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2020 - Efficacia retroattiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'ambito applicativo dell'imposta di registro in relazione a una cessione di quote societarie: l'amministrazione aveva emesso avviso di liquidazione ritenendo che la cessione di quote avesse prodotto l'effetto traslativo della proprietà immobiliare sulla base di elementi extratestuali (es. contratto di apertura di credito assistito da ipoteca, verbale del consiglio di amministrazione) e del collegamento negoziale con atti precedenti e successivi (preliminare di cessione di quote, trasformazione societaria). La questione centrale era se, ai fini dell'imposta, potessero essere considerati elementi non desumibili dall'atto presentato alla registrazione e atti a esso collegati.
La decisione
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 2020, ha ritenuto immune da censure di incostituzionalità l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nel significato imposto dalla norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 87, lett. a) della L. n. 205/2017, così qualificata dall'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018). La Corte ha dunque confermato che, ai fini dell'imposta di registro, rilevano unicamente gli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, escludendo la rilevanza di elementi extratestuali e di atti collegati. Ha altresì riconosciuto l'efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica, per cui il testo così interpretato è applicabile anche a vicende risalenti non definitive perché impugnate. Conseguenza pratica: un avviso di liquidazione fondato esclusivamente su elementi extratestuali o su atti collegati non può reggere nei procedimenti non definitivi, con effetto favorevole per il contribuente.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
interpretato, per effetto della norma di interpretazione autentica, nel senso che ai fini dell'imposta di registro rilevano soltanto gli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione; sono esclusi elementi extratestuali e atti collegati
art. 1, comma 87, lettera a) della L. n. 205 del 2017 (norma di interpretazione autentica)
ha fornito il significato autentico dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e, per loro natura, le norme di interpretazione autentica sono efficaci retroattivamente; la Corte ha confermato la legittimità costituzionale di tale interpretazione
art. 1, comma 1084, della L. n. 145 del 2018
ha qualificato la precedente norma di interpretazione autentica; richiamata nella decisione come elemento della cornice normativa che impone il significato dell'art. 20
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sulla cessione di quote societarie occorre valutare esclusivamente gli elementi formali e contenutistici riportati nell'atto presentato alla registrazione; elementi extratestuali non possono essere utilizzati per qualificare la natura dell'atto
- Gli atti collegati (preliminari, atti societari antecedenti o successivi) non possono supplire alle carenze dell'atto registrato per configurare un effetto traslativo ai fini dell'imposta
- Le norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva e si applicano alle controversie non definitive: quindi le impugnazioni pendenti devono essere decise alla luce dell'interpretazione autentica
- Un avviso di liquidazione fondato esclusivamente su elementi extratestuali o su collegamenti negoziali con altri atti è vulnerabile e può essere annullato se il contribuente impugna il provvedimento prima che sia divenuto definitivo
- Per ridurre il rischio di contestazioni, chi trasferisce quote societarie dovrebbe esplicitare nell'atto registrato la presenza o l'assenza di effetti traslativi su beni immobili e inserire ogni elemento utile alla qualificazione fiscale direttamente nel testo dell'atto
- Le amministrazioni finanziarie devono basare le proprie contestazioni sui contenuti documentali dell'atto registrato; per accertare effetti reali diversi è necessario avvalersi di strumenti diversi e non della sola rilevanza di elementi extratestuali
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