Sentenza del 01/09/2021 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Valore di mercato stabilito dall'ufficio - Unitarietà/ valenza per pagamento di tutte le imposte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'IMU relativa a un'area edificabile: il Comune aveva emesso avviso di accertamento fissando il valore di mercato a €67,13/mq; il contribuente contestava la legittimità della valutazione e la mancata comunicazione dei criteri, evidenziando valutazioni precedenti discordanti (atto di acquisto €35,70/mq; verifica Agenzia del Territorio €44,87/mq; altri atti con valori differenti) e un'indagine di mercato locale con valore medio inferiore. Il Comune sosteneva che il valore da assumere è quello stabilito dall'Agenzia del Territorio (€44,87/mq) e che la CTP avrebbe dovuto limitarsi a rettificare il quantum dell'accertamento e non annullarlo integralmente. Il contribuente invocava carenza di motivazione e errata determinazione della base imponibile; inoltre negava che il pagamento dell'accertamento 2011 costituisse acquiescenza.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune in via parziale: ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado e ha stabilito che le somme ancora dovute dal contribuente devono essere calcolate sul valore unitario determinato dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica dell'atto di acquisto, ossia €44,87/mq, anziché sul valore indicato dall'avviso (€67,13/mq). Ha inoltre escluso che il pagamento dell'anno 2011 valga come acquiescenza, richiamando l'autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun periodo d'imposta. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di costruzione, prezzi medi di mercato di aree con analoghe caratteristiche
Il contribuente richiamava questi criteri per contestare la valutazione comunale; la CTR comunque ha dato rilievo al valore determinato dall'Agenzia del Territorio come riferimento per la base imponibile, pur richiedendo che le valutazioni siano coerenti con i criteri di mercato previsti dall'art. 5
principio di autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun periodo d'imposta
La Corte ha affermato che il pagamento in un anno non implica acquiescenza per gli anni successivi: ogni periodo d'imposta è autonomo e i pagamenti precedenti motivati da ragioni di convenienza economica non precludono l'impugnazione
Massime di principio
- La valutazione operata dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica dell'atto di acquisto costituisce un riferimento rilevante e, salvo motivata e documentata divergenza, può essere assunta per la determinazione della base imponibile IMU.
- Se l'ente locale emette un avviso di accertamento con un valore diverso da quello ufficiale, il rimedio giudiziario non è necessariamente l'annullamento totale dell'atto: il giudice può limitarsi a rettificare il 'quantum' adeguandolo al valore ritenuto corretto.
- Il pagamento di un avviso in anni precedenti non equivale automaticamente ad acquiescenza per gli anni successivi; ogni obbligazione tributaria è autonoma e pagamenti motivati da convenienza economica non precludono valide contestazioni.
- L'amministrazione deve motivare e, se possibile, comunicare preventivamente i criteri e i valori adottati per la determinazione della base imponibile; in caso di pluralità di perizie o valutazioni discordanti, l'ufficio dovrebbe spiegare le ragioni della scelta.
- In presenza di valutazioni divergenti (perizie comunali, Agenzia del Territorio, valori di mercato rilevati localmente), il criterio pratico è dare priorità al valore ufficialmente accertato dall'ufficio preposto salvo prova documentata e motivata del contrario.
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