Sentenza del 01/09/2021 n. 263 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva - Legittimità - Obbligo preventiva intimazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a nove cartelle per €177.318,00. Il ricorrente deduceva: nullità del preavviso per mancata indicazione dei beni oggetto di ipoteca; omessa o irregolare previa intimazione di pagamento; omessa o irregolare notificazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti; decadenza per mancato rispetto del termine dell'art.25 DPR 602/1973; prescrizione quinquennale; omessa sottoscrizione dei ruoli; nullità delle cartelle per mancata indicazione della data di consegna dei ruoli; violazione dell'art.7 L.212/2000 per carenza di motivazione; mancato cumulo giuridico delle sanzioni; errato calcolo di aggio e interessi. In primo grado venivano accolti alcuni motivi relativi a notifiche eseguite con servizio postale privato per specifiche cartelle; l'Agenzia produceva documentazione di notifica per alcune cartelle ma non per due avvisi di accertamento esecutivi.
La decisione
Appello parzialmente accolto. La Commissione d'appello ha ritenuto valide e regolari le notifiche di quattro cartelle (notificate dopo il 10/09/2017 e provate con estratti di ruolo e relative relate), respingendo la richiesta di produzione degli originali non adeguatamente motivata dal ricorrente. Ha invece dichiarato la mancata prova (a carico dell'Agenzia) della notifica di due avvisi di accertamento esecutivi e ha quindi dichiarato illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente a quegli avvisi. Ha altresì corretto d'ufficio la sentenza di primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione tributaria in ordine a una cartella relativa a sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro. Tutte le altre eccezioni del contribuente (decadenza, prescrizione, vizi formali delle cartelle, art.7 L.212/2000, cumulo sanzioni, calcolo aggio/interessi) sono state ritenute inammissibili o infondate in ragione della mancata impugnazione o della definizione delle cartelle regolarmente notificate. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR 602/1973, art. 77 comma 2-bis
"l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"
La disposizione richiede solo la comunicazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria entro 30 giorni, senza obbligo di indicare i beni sui quali sarà poi iscritta l'ipoteca; l'assenza di tale indicazione non comporta nullità automatica dell'atto.
DPR 602/1973, art. 50 comma 2
La norma impone un'avviso di intimazione prima dell'espropriazione forzata quando l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; la Commissione ha ritenuto che tale avviso non sia richiesto per l'iscrizione ipotecaria, che è procedura alternativa e non atto di espropriazione forzata.
DPR 602/1973, art. 25
Riferito al termine per l'attività dell'amministrazione; la Commissione ha ritenuto inammissibili le eccezioni di decadenza quando la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata.
CPC, artt. 139 e 140
Norme sul procedimento di notificazione tramite messo e sulle conseguenti comunicazioni di avvenuto deposito; in fatto le notifiche sono state eseguite da messo notificatore ai sensi di tali norme con successive formalità effettuate tramite servizio postale privato.
Legge 124/2017, art. 1 comma 57
Ha eliminato l'esclusiva dei servizi postali ordinari e, insieme con l'interpretazione resa dalle SS.UU., ha reso valide le notifiche effettuate con servizi postali privati successivamente al 10/09/2017.
D.lgs. 261/1999, art. 2
Richiamato per evidenziare la modifica del regime dei servizi postali (esonero dall'esclusiva) operata da L.124/2017; usato per contestualizzare la validità delle notifiche tramite operatori privati dopo la data indicata.
Cass. SS.UU. n. 299/2020
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce la nullità delle notifiche eseguite mediante servizio postale privato solo se effettuate anteriormente al 10/09/2017; notifiche successive a tale data sono valide.
Cass. Civ. nn. 19667/2014 e 19668/2014 (Sezioni Unite)
Principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata e quindi non richiede la preventiva intimazione prevista dall'art.50 comma 2 DPR 602/1973.
Cass. n. 23426/2020 e altra giurisprudenza citata (es. Cass. 7775/2014, 23902/2017, 25292/2018)
Principio probatorio che le copie fotografiche dei documenti prodotti in giudizio hanno efficacia se il disconoscimento dell'originale è generico e non indica elementi differenziali specifici; la generica richiesta di produzione degli originali è inefficace.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.77 comma 2-bis DPR 602/1973 non richiede l'indicazione specifica dei beni destinati all'ipoteca: l'omissione non implica nullità automatica dell'atto.
- L'iscrizione ipotecaria è una procedura alternativa e non un atto di espropriazione forzata; pertanto non è obbligatoria la preventiva intimazione ex art.50 comma 2 DPR 602/1973.
- Le notifiche eseguite tramite servizi postali privati sono valide se effettuate dopo la data di efficacia delle modifiche normative (10/09/2017) e in conformità alla giurisprudenza delle SS.UU. (Cass. n.299/2020).
- La parte pubblica (Agenzia) ha l'onere di provare in giudizio la notificazione degli atti presupposti (es. avvisi di accertamento); l'assenza di tale prova comporta l'illegittimità degli atti derivati (es. preavviso ipotecario) limitatamente ai profili non provati.
- La produzione di copie fotostatiche delle relate di notifica è generalmente sufficiente, salvo un disconoscimento specifico e motivato dell'originale da parte dell'altra parte che indichi elementi differenziali chiari.
- Se una cartella regolarmente notificata non viene impugnata nei termini, la pretesa erariale relativa diventa definitiva e preclude la successiva eccezione di vizi procedurali o sostanziali riferiti a quella cartella.
- La giurisdizione tributaria è esclusa per le pretese fondate su sanzioni amministrative di competenza di altri enti (es. Ispettorato del Lavoro); il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio e comporta la declaratoria di incompetenza.
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