Sentenza del 01/09/2021 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cartella esattoriale - Notifica al debitore - Artt. 139 e 140 cpc - Raccomandata - Operatore postale privato - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di quattro cartelle di pagamento per vizi di notifica (alcune inviate tramite servizio postale privato Nexive, altre via PEC), decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art.25 DPR 602/1973, prescrizione quinquennale, violazione dell'art.7 L. 212/2000 per mancanza di chiarezza, omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, errato calcolo di aggio e interessi. Il ricorrente ha dedotto anche nullità delle notifiche effettuate tramite Nexive (avvenute prima del 10/09/2017) e nullità delle notifiche PEC per indirizzo mittente non risultante nei registri pubblici e per mancata allegazione del file con estensione .p7m.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. Per le notifiche eseguite tramite Nexive (ante 10/09/2017) il Tribunale ha richiamato la Cass. SS.UU. n.299/2020: tali notifiche sono nulle ma non inesistenti e il vizio può essere sanato se l'atto ha raggiunto lo scopo ai sensi dell'art.156 c.p.c. Nel caso concreto è stato ritenuto provato che il contribuente ha avuto piena conoscenza delle cartelle (ricezione personale di una comunicazione, notifica a figlia convivente, presentazione di istanza di rateizzazione e successiva istanza di definizione agevolata), per cui la nullità non è stata dichiarata. Quanto alle notifiche via PEC, è stata ritenuta infondata l'eccezione relativa al fatto che il mittente non fosse iscritto nei pubblici elenchi: la normativa richiede l'indicazione dell'indirizzo PEC del destinatario (INI-PEC) e non impone la registrazione del mittente; pertanto le notifiche PEC sono state considerate valide. Le censure sostanziali (prescrizione, decadenza, violazione art.7 L.212/2000, cumulo sanzioni, calcolo aggio/interessi) sono state dichiarate inammissibili per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle. Condanna alle spese di giudizio in favore degli appellati.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Regola la notifica personale a mani di familiare convivente o altro soggetto; applicata nel caso di notifica tramite messo notificatore.
art. 140 c.p.c.
Regola la notifica mediante deposito nella casa comunale dopo tentativi di consegna; applicata alla cartella notificata con deposito e comunicazione a mezzo posta.
art. 156 c.p.c.
Consente la sanatoria della nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato; utilizzato per ritenere valide, nonostante il vizio formale, le notifiche Nexive quando è provata la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
art. 1, comma 57, L. 124/2017
Modifica il quadro normativo sulla esclusività del servizio postale e fissa la data (10/09/2017) oltre la quale è ammesso l'utilizzo di operatori postali privati per notifiche; riferimento temporale per valutare la validità delle notifiche Nexive.
Cass. SS.UU. n. 299/2020
Ha stabilito che le notifiche effettuate tramite servizio postale privato ante 10/09/2017 sono nulle ma non inesistenti e che il vizio è sanabile ex art.156 c.p.c. se l'atto ha raggiunto lo scopo.
art. 26 DPR 602/1973
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Stabilisce le modalità di notificazione delle cartelle via PEC indicando l'INI-PEC per l'indirizzo del destinatario; non richiede l'iscrizione del mittente nei pubblici elenchi.
art. 60 DPR 600/1973, comma 7
Prevede che per imprese e professionisti la notificazione tramite PEC possa avvenire all'indirizzo risultante dall'INI-PEC, richiamato dall'art.26 DPR 602/1973; usato per confermare la legittimità della notificazione a mezzo PEC.
art. 25 DPR 602/1973
Disciplina la decadenza dell'Amministrazione finanziaria per mancata iscrizione a ruolo o altre modalità; richiamata dal ricorrente ma eccepita come materia che doveva essere tempestivamente impugnata.
art. 7 L. 212/2000
Prescrive chiarezza e motivazione degli atti amministrativi tributari; l'eccezione di violazione è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione tempestiva.
art. 16-ter DPR 179/2012
Individua pubblici elenchi relativi alla PEC; il Tribunale ha ritenuto irrilevante il richiamo del ricorrente a tale norma quanto alla posizione del mittente della PEC.
DPR 11 febbraio 2005 n. 68
Regolamento sulle modalità di notificazione via PEC; richiamato nell'ambito delle notifiche di cartelle ex art.26 DPR 602/1973.
d.lgs. 261/1999
Norma richiamata dalla L.124/2017 in tema di servizi postali; il riferimento serve a spiegare il regime della esclusività/concorribilità del servizio postale nel periodo contestato.
Massime di principio
- Le notifiche eseguite tramite operatori postali privati antecedenti al 10/09/2017 sono state ritenute dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 299/2020) formalmente nulle ma non inesistenti: il vizio è sanabile se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (art.156 c.p.c.). Pertanto il giudice verifica la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Per ottenere l'annullamento della notifica privata ante 10/09/2017 è necessario provare l'assenza di conoscenza dell'atto (ad es. nessuna ricezione, impossibilità di dimostrare che il destinatario o conviventi abbiano avuto contezza della cartella, assenza di comportamenti coerenti quali richieste di rateizzazione o definizione agevolata).
- La validità della notificazione via PEC non richiede che il mittente sia iscritto nei pubblici elenchi; la normativa richiede invece che l'indirizzo PEC del destinatario risulti dall'INI-PEC o sia stato dichiarato, salvo disposizioni specifiche diverse per particolari soggetti.
- Obiezioni di merito sulle cartelle (prescrizione, decadenza, violazione di trasparenza, errori di calcolo, cumulo sanzioni) devono essere sollevate tempestivamente mediante impugnazione dentro i termini previsti; la mancata impugnazione rende definitive le cartelle e inammissibili le eccezioni sollevate successivamente.
- Se si contesta una notifica, è fondamentale agire rapidamente (rispettare i termini di 60 giorni per l'opposizione/ricorso ove applicabile) e raccogliere prove documentali sulla mancanza di conoscenza o sulle irregolarità formali (rapporti di notifica, ricevute PEC, testimonianze, documenti che attestino assenza di ricezione).
- Dopo il 10/09/2017 l'impiego di operatori postali privati per notifiche è normativamente ammesso, pertanto contestazioni basate esclusivamente sull'utilizzo di operatori privati per notifiche successive a tale data sono destinate a fallire.
- In caso di dubbio sull'efficacia di una notifica via PEC (es. mancanza di file .p7m), la tempestiva impugnazione è la via corretta: questioni formali non sollevate nei termini processuali rischiano di essere considerate inammissibili.
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