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Sentenza

Sentenza del 01/09/2021 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Indebita detrazione - Fatture - Operazioni soggettivamente inesistenti realizzate da altri soggetti - Onere prova - Cessionario - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per indebita detrazione IVA anni 2010-2011 e anno 2017 per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse da societa cartiere. Contestazioni principali: decadenza del potere accertativo per mancata tempestiva denuncia e non sussistenza del raddoppio dei termini; violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 legge 212/00; nullita per omessa motivazione per richiamo per relationem al PVC della GdF; infondatezza nel merito con richiesta che l'ufficio provi la consapevolezza del contribuente circa la frode.

La decisione

Appello rigettato. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto sussistenti le premesse per il raddoppio dei termini in presenza di piu note di reato e procedimenti penali pendenti e ha ritenuto legittimo l'uso del pvc della GdF con motivazione per relationem. Ha inoltre ritenuto applicabile la presunzione di inesistenza soggettiva delle fatture e ha ritenuto che gli appellanti non abbiano fornito prova di buona fede e di aver adottato la diligenza richiesta per escludere la consapevolezza della frode. Condanna degli appellanti alle spese del grado.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) art. 12 comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni disciplinato dall'art.12 comma 7 si applica principalmente ai casi di accesso, ispezione o verifica svolti presso la sede del contribuente; non trova automatico applicazione quando il controllo e svolto 'a tavolino' o quando il contribuente e semplicemente invitato a presentarsi a esibire documenti. La sua violazione non determina automaticamente la nullita dell'atto se non provata la cosiddetta prova di resistenza.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 art. 2

    Sanziona l'utilizzo di documenti o fatture relativi ad operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto che la norma comprenda anche le fattispecie di fatture soggettivamente inesistenti e che per l'ufficio sia sufficiente il fumus del reato per darne notizia all'autorita giudiziaria e giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Legge 208/2015 (modifiche alla disciplina dei termini e delle denunce)

    riferimento alle modifiche della prescrizione e degli obblighi di denuncia

    Gli appellanti hanno invocato la modifica per sostenere la decadenza dell'ufficio in caso di mancata denuncia nei termini; il collegio ha ritenuto che, nei fatti, fossero state trasmesse note di reato sufficienti e che l'onere di provare la tempestivita della denuncia non pregiudichi la legittimita del raddoppio dei termini quando sussista il fumus del reato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)

    es. Cass. 17680/13, Cass. 30560/17, Cass. 25044/17, Cass. 14960/13

    Principi consolidati richiamati: a) la motivazione per relationem al PVC della GdF e' ammissibile e non invalida l'atto quando le ragioni e gli elementi sono noti al contribuente; b) in tema di fatture soggettivamente inesistenti il cessionario perde il diritto alla detrazione se non dimostra la propria buona fede e l'adozione di ordinaria diligenza; c) l'assenza di struttura, esperienza o organizzazione del fornitore e altri indici possono far ritenere il ruolo di cartiera e mettere il cessionario in una posizione da cui e' richiesto uno standard di verifica piu rigoroso.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione fiscale documenta, anche tramite PVC di Guardia di Finanza e denunce all'autorita giudiziaria, la sussistenza di un sistema fraudolento con societa cartiere, puo' legittimamente raddoppiare i termini di accertamento in presenza di fumus rei.
  • Per perdere la detrazione IVA su fatture emesse da soggetti che risultino cartiere, il cessionario non deve solo dimostrare che i beni/servizi sono stati materialmente fruiti, ma deve fornire prove della propria buona fede e della diligenza adottata nella scelta e verifica del fornitore; l'assenza di strutture operative o di esperienza del fornitore e altri indici anomali aggravano la posizione del cessionario.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 legge 212/00 si applica principalmente agli accessi/ispezioni in sede; inviti a comparire per esibire documentazione e controlli a tavolino possono non rientrare nel suo ambito e la sua violazione non implica automaticamente la nullita dell'atto se non sussiste il requisito della prova di resistenza.
  • La motivazione dell'accertamento per relationem al verbale della GdF e' considerata valida quando le conclusioni del verbale sono chiare e conosciute al contribuente; l'ufficio non e' obbligato a rideterminare integralmente per iscritto tutte le valutazioni gia contenute nel PVC.
  • In caso di fatture soggettivamente inesistenti l'onere probatorio si inverte: spetta al contribuente dimostrare la propria estraneita alla frode e l'adozione di comportamenti di prudenza che escludano la sua consapevolezza.

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