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Sentenza

Sentenza del 01/09/2021 n. 536 - Comm. Trib. Prov. Genova

Contributo unificato - determinazione del tributo - calcolo in rapporto a ciascun atto impugnato - idonea motivazione - non obbligatorietà del processo verbale di constatazione prima dell'invito al pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del provvedimento del Direttore della Segreteria della CTP di Genova (prot. n.1933/22/10/2020) che ha irrogato sanzione di € 2.320,00 (più spese) e dell'invito al pagamento (prot. 1196/30/06/2020) di € 1.160,00 per omesso versamento del contributo unificato relativo alla controversia RGR n.461/2020. Il ricorrente deduce inesistenza della notificazione, mancata attivazione del contraddittorio, carenza di motivazione e illegittimità dell'invito per mancata redazione/notifica del processo verbale ex art.24 L.4/1929.

La decisione

Il collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valide le notificazioni telematiche (PEC) in presenza delle ricevute di accettazione e consegna; ha considerato l'invito al pagamento adeguatamente motivato, con esposizione degli elementi di fatto e di diritto e l'indicazione delle irregolarità e delle norme violate; ha precisato che, nel caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato va determinato in relazione al valore di ciascun autonomo rapporto giuridico impugnato (ossia come se gli atti fossero stati proposti separatamente), non richiedendo la determinazione su una diversa aggregazione dei valori; ha escluso la necessità del processo verbale di constatazione ex art.24 L.4/1929 per l'invito al pagamento, richiamando l'art.248 del DPR 115/2002. Condanna l'Avv. D G al rimborso delle spese del resistente per complessivi € 1.614,60.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), art. 14 comma 3-bis

    Richiamato per affermare che, nel ricorso cumulativo, il contributo va rapportato al valore di ciascun autonomo rapporto giuridico impugnato (come se ogni atto fosse stato impugnato separatamente).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12 comma 2

    Richiamato dal DPR 115/2002; utilizzato per definire il criterio di determinazione del contributo unificato in relazione ai rapporti giuridici autonomi contestati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 248

    Norma che disciplina l'invito al pagamento per contributo unificato; il collegio rileva che tale disposizione non prevede la redazione di un processo verbale di constatazione quale presupposto dell'invito.

  • Legge 4 gennaio 1929, n. 4, art. 24

    Norma richiamata dal ricorrente come presupposto per la redazione del processo verbale; il collegio opera un distinguo rilevando che l'art.24 si riferisce in genere a verbali redatti da verificatori (Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza) e non è requisito per l'invito al pagamento disciplinato dall'art.248 del DPR 115/2002.

  • D.M. 24 febbraio 2014, n. 55 e D.M. aggiornamento D.M. 37/2018

    Usati per la liquidazione delle spese di lite; il collegio ha adottato gli importi proposti dalla resistente poiché conformi ai valori indicati dai decreti ministeriali.

Massime di principio

  • In caso di ricorso cumulativo il contributo unificato si calcola in relazione al valore di ciascun autonomo rapporto giuridico impugnato (ossia come se ogni atto fosse impugnato separatamente), e non su una diversa aggregazione arbitraria dei valori.
  • La motivazione dell'invito al pagamento e dell'atto sanzionatorio è ritenuta sufficiente quando espone analiticamente gli elementi di fatto e di diritto, indica le irregolarità riscontrate e le norme violate: ciò garantisce il diritto di difesa.
  • La notificazione telematica (PEC) con ricevute di accettazione e consegna prova la regolare notificazione; eccezioni basate solo su contestazioni generiche della notificazione sono deboli se le ricevute sono presenti.
  • L'invito al pagamento del contributo unificato non richiede la preventiva redazione o notifica di un processo verbale di constatazione ex art.24 L.4/1929, posto che l'istituto è disciplinato dall'art.248 DPR 115/2002 che non prevede tale formalità.
  • Dopo l'invito al pagamento il contribuente conserva la possibilità di chiedere informazioni e partecipare al procedimento, pertanto il mancato contraddittorio formale antecedente all'invito non è automaticamente fonte di illegittimità dell'atto.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri ministeriali vigenti (D.M. 55/2014 e aggiornamenti).

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