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Sentenza

Sentenza del 01/09/2021 n. 70 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta sulla pubblicità - Solidarietà passiva - Presupposto del vantaggio immediato e diretto - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ente aveva ritenuto l'albergo solidalmente obbligato al versamento dell'imposta sulla pubblicità per manifesti che pubblicizzavano una mostra tenuta nella sala dell'albergo e riportavano il nome e l'indirizzo della struttura. Il ricorso ha sostenuto che la presenza del nome e dell'indirizzo aveva solo la funzione di indicare il luogo di svolgimento della mostra e non costituiva pubblicità della stessa finalizzata a favorire l'attività alberghiera, quindi non sussisteva il "vantaggio immediato e diretto" richiesto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 per la solidarietà passiva.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso: l'albergo non è stato considerato soggetto passivo obbligato in via solidale. È stato ritenuto che la mera indicazione del nome e dell'indirizzo della struttura, effettuata unicamente per segnalare il luogo della mostra, non costituisce vantaggio immediato e diretto per l'attività alberghiera e non identifica l'attività dell'albergo con quella oggetto della pubblicità; di conseguenza l'obbligo solidale non può essere fatto derivare dall'art. 6, comma 2.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993

    "colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità"

    La norma stabilisce una solidarietà per chi trae vantaggio dalla pubblicità; il tribunale interpreta che, per applicare la solidarietà passiva, è necessario il requisito del vantaggio immediato e diretto connesso all'attività pubblicizzata. La semplice indicazione del luogo (nome e indirizzo dell'albergo) è insufficiente a dimostrare tale vantaggio.

Massime di principio

  • La solidarietà passiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 richiede che il soggetto indicato tra i solidalmente obbligati tragga un vantaggio immediato e diretto dall'attività pubblicizzata; senza questo requisito la solidarietà non si configura.
  • La mera comparsa del nome e dell'indirizzo di una struttura sui materiali pubblicitari, usata esclusivamente per indicare il luogo dell'evento, non costituisce di per sé pubblicità finalizzata a promuovere l'attività della struttura e non prova il vantaggio diretto.
  • Per ritenere un soggetto obbligato in via solidale occorre che l'opera pubblicitaria abbia finalità promozionali rispetto all'attività del terzo (es. il manifesto pubblicizza i servizi dell'albergo, il marchio è usato per attrarre clienti verso l'attività del soggetto): in tal caso il fatto della solidarietà è più facilmente sostenibile.
  • L'onere della prova circa l'esistenza del vantaggio immediato e diretto grava sull'ente impositore: deve dimostrare il nesso economico e promozionale tra la pubblicità e l'attività del presunto obbligato solidale.
  • Prassi cautelativa per i proprietari di locali: nella locazione/promessa d'uso della sala prevedere clausole che specificano che l'uso del nome/indirizzo è solo per indicare la sede e non costituisce sponsorizzazione, richiedere che la pubblicità sia intestata esclusivamente all'organizzatore e conservare documentazione contrattuale e fatture per dimostrare l'assenza di rapporto promozionale.
  • In caso di dubbio, valutare tempestivamente un ricorso o istanza di autotutela contestando la presunta responsabilità solidale e chiedendo che l'amministrazione provi il vantaggio diretto derivante dalla pubblicità.

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