Cassazione Civile, Ordinanza n. 16393/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l'anno 2012, venivano contestate l'illegittima deduzione di costi e l'indebita detrazione IVA, con conseguente maggiore pretesa ai fini IRES, IRAP e IVA. La controversia si inseriva nel contesto di una procedura di concordato preventivo già aperta. In appello, la decisione di merito aveva ritenuto che l'emissione del decreto di omologazione del concordato non precludesse l'accertamento fiscale in mancanza di transazione fiscale. In Cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la violazione degli artt. 160 ss. l.fall., in combinato disposto con l'art. 97 Cost. e l'art. 10 l. 212/2000, sostenendo che l'Agenzia non avrebbe potuto proseguire nell'accertamento dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l.fall. e dopo l'approvazione del piano concordatario da parte dei creditori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'apertura del concordato preventivo non impedisce l'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né l'irrogazione di sanzioni e accessori, quando i presupposti impositivi e le violazioni siano anteriori alla procedura concorsuale. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che al momento dell'avviso non era intervenuta alcuna transazione fiscale e non risultava il voto favorevole dell'ufficio finanziario nelle forme previste dall'art. 182-ter, comma 3, l.fall.; pertanto non vi era alcuna cristallizzazione del credito tributario idonea a precludere l'accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le disposizioni sul concordato preventivo, invocate dalla ricorrente, non impediscono di per sé l'accertamento del credito tributario quando non ricorrano i presupposti di una transazione fiscale che cristallizzi il credito.
art. 182-ter, comma 2, l.fall.
La mera comunicazione prevista dalla norma non basta a impedire l'accertamento fiscale; occorre l'effettivo perfezionamento della transazione fiscale secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
art. 182-ter, comma 3, l.fall.
In assenza del voto favorevole dell'ufficio finanziario nelle forme previste, non si determina alcuna cristallizzazione del credito tributario opponibile all'amministrazione finanziaria.
art. 97 Cost.
Norma invocata dalla ricorrente nel tentativo di fondare un limite all'azione amministrativa, ma non idonea, nel caso concreto, a precludere l'accertamento.
Norma invocata dalla ricorrente in chiave di correttezza e buona fede dell'azione amministrativa, ma non ritenuta violata dalla Corte nel caso esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'apertura di una procedura di concordato preventivo non preclude, di regola, l'accertamento del credito tributario per fatti e violazioni anteriori alla procedura, né l'irrogazione delle relative sanzioni e accessori.
- La preclusione all'emissione dell'avviso di accertamento può derivare solo da una effettiva transazione fiscale o da un meccanismo equivalente di cristallizzazione del credito, perfezionato secondo le forme previste dalla legge.
- La mera pendenza della procedura concorsuale, o la sola comunicazione nell'ambito della disciplina del concordato, non sono sufficienti a paralizzare il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria.
- L'eventuale invocazione della procedura concorsuale come forza maggiore estintiva dell'obbligazione tributaria è infondata, quando il debito fiscale e le violazioni sono già maturati prima dell'apertura della procedura.
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